Delega di firma e incompetenza relativa nell’opposizione a ordinanza ingiunzione (Cass. civ. Sez. II n. 21359 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di incompetenza del vice prefetto aggiunto che emette l’ordinanza ingiunzione, ove concerna un rapporto tra organi della medesima amministrazione, integra un’incompetenza relativa e non assoluta, sicché deve essere dedotto tempestivamente con i motivi di opposizione e non è rilevabile d’ufficio dal giudice. La delega di firma al vice prefetto aggiunto non richiede espressa menzione nel provvedimento sanzionatorio, essendo la sostituzione ammessa in tutte le funzioni e attribuzioni del prefetto. Sull’opponente grava l’onere di provare il fatto negativo della mancanza di delega; se resta inerte, la presunzione di legittimità dell’atto amministrativo non può reputarsi superata.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto opposizione davanti al Giudice di pace avverso due ordinanze ingiunzione emesse dal vice prefetto aggiunto, con cui gli erano state applicate sanzioni pecuniarie per violazione della legge n. 386/1990 e la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni. Eccepiva, tra l’altro, la nullità dei provvedimenti perché sottoscritti, in asserita assenza di delega, da organo non competente.
Il Giudice di pace rigettò l’opposizione avverso la prima ordinanza e accolse quella avverso la seconda. Il Tribunale, in sede di appello, rigettò l’impugnazione del ricorrente e accolse l’appello incidentale dell’amministrazione, rilevando la tardività dell’eccezione sulla carenza di potere e la non necessità dell’espressa menzione della delega. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte esclude anzitutto la dedotta motivazione apparente. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. a opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità resta circoscritto al rispetto del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., violato solo se la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, non essendo sufficiente il semplice difetto di sufficienza. Nella specie il Tribunale ha esaminato la questione, richiamando la giurisprudenza sulla sostituzione del vicario.
Nel merito, la Corte richiama il principio per cui l’ordinanza ingiunzione può essere emessa dal vice prefetto aggiunto, poiché la previsione di distinte figure della carriera prefettizia non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti rientranti nelle attribuzioni del delegante, essendo irrilevante che la funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato (Sez. 6-2 n. 3904 del 19.02.2014).
La Corte afferma poi che l’opponente che deduca l’illegittimità per insussistenza della delega di firma ha l’onere di provare il fatto negativo; se non riesce a procurarsi l’attestazione, deve sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 cod. proc. civ. o ad avvalersi dei poteri istruttori ex art. 23, comma 6, legge n. 689/1981. Se resta inerte, la presunzione di legittimità dell’atto non è superata (Sez. 2 n. 11283 del 10.05.2010; Sez. 2 n. 2014 del 23.01.2023).
La Corte ribadisce inoltre che la legge n. 689/1981 configura un modello impugnatorio nel quale le ragioni di nullità vanno prospettate nel ricorso introduttivo, senza che il giudice possa rilevarle d’ufficio, salvo l’inesistenza. Il vizio di incompetenza assoluta ricorre solo se l’atto concerna una materia del tutto estranea alla sfera di interessi dell’amministrazione; la questione che involga soltanto un rapporto tra organi della stessa amministrazione dà luogo a incompetenza relativa, da denunciare tempestivamente (Sez. 6-2 n. 17569 del 18.06.2021).
Il secondo motivo è inammissibile: il Tribunale ha valorizzato la ricezione di altri atti all’indirizzo e la mancanza della data di trasferimento, applicando il principio per cui rileva il luogo di dimora abituale, con valore meramente presuntivo delle risultanze anagrafiche (Sez. 5 n. 15938 del 13.06.2008). Il terzo motivo è parimenti inammissibile. Il ricorso è respinto, con contributo unificato ulteriore se dovuto.
Nota della Redazione
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