Rinuncia al ricorso e soccombenza virtuale nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 21360 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la rinuncia al ricorso provoca la sopravvenuta perdita di interesse alla decisione e prevale sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere, con la quale non può essere confusa. Ai sensi dell’art. 44, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo. Il criterio della soccombenza virtuale non opera quando l’atto abdicativo non alleghi le ragioni di fondatezza dell’impugnazione e il suo verosimile accoglimento, non essendo sufficiente il sopravvenuto versamento della somma pretesa dall’Amministrazione.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’avviso con cui l’Agenzia delle Entrate richiedeva il pagamento dell’imposta di registro per la registrazione di un’ordinanza di assegnazione emessa in un giudizio di esecuzione mobiliare. Eccepiva la genericità dell’atto, invocava l’esenzione fiscale e denunciava la violazione dello Statuto del contribuente.
Dopo la costituzione dell’Ufficio, il contribuente rinunciava agli atti a seguito del pagamento dell’imposta da parte di un terzo, chiedendo l’estinzione del giudizio. L’Amministrazione, pur non opponendosi, chiedeva la condanna alle spese. La CTP di Roma dichiarava l’estinzione per cessata materia del contendere e condannava il ricorrente alle spese. La CTR del Lazio, con la sentenza n. 3348/2022, respingeva l’appello, richiamando l’art. 306, comma 4, cod. proc. civ. Il contribuente ricorreva in cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e dell’art. 306 cod. proc. civ., sostenendo che il giudice, dichiarata la cessazione della materia del contendere, dovesse comunque regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale, mediante una valutazione prognostica dell’esito della pretesa.
La Corte osserva che l’art. 44, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 pone a carico del rinunciante il rimborso delle spese, salvo diverso accordo. L’art. 46 dello stesso decreto disciplina l’ipotesi dell’estinzione nei casi di definizione delle pendenze e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere, precisando che le spese restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa disposizione di legge; la Corte costituzionale, con sentenza n. 274/2005, ha dichiarato l’illegittimità di tale previsione nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dalla definizione delle pendenze previste dalla legge.
La Corte rileva che la pronuncia impugnata ha confermato la decisione di primo grado in ragione della formulata rinuncia al ricorso. Il richiamo alla cessazione della materia del contendere non consente di ricondurre la fattispecie alle altre ipotesi dell’art. 46, perché la rinuncia provoca la sopravvenuta perdita di interesse alla decisione e prevale sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il versamento della somma dovuta non giustifica l’applicazione della soccombenza virtuale. Nell’atto abdicativo il contribuente non ha rappresentato le ragioni di fondatezza dell’impugnazione e il suo verosimile accoglimento, limitandosi a chiedere l’estinzione in ragione del pagamento: circostanza che, in assenza di diverse allegazioni, non accredita l’ipotesi della non debenza della pretesa fiscale.
La Corte richiama la propria giurisprudenza: la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale e sottopongano conclusioni conformi (Cass. Sez. 2, n. 30251/2023; Cass. n. 19845 del 23.07.2019; Cass. n. 25625/2020; Cass. n. 1043/2024). Quando il fatto sopravvenuto è allegato da una sola parte e l’altra non aderisce, non può pronunciarsi la cessazione, ma semmai rilevare il difetto di interesse ad agire, con declaratoria dell’esistenza del diritto azionato per i profili soddisfatti.
Il ricorso è quindi rigettato. Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva, con condanna della parte ricorrente al versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.