Omessa distrazione delle spese: correzione dell’errore materiale (Cass. civ. Sez. V n. 19834 del 18.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ex art. 391-bis cod. proc. civ., che ha natura amministrativa. Il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio aveva formulato specifica richiesta. L’istanza di distrazione delle spese del giudizio di legittimità in favore del difensore dichiaratosi antistatario può essere proposta anche nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., quale ultimo atto di interlocuzione tra le parti e il collegio. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione, non essendo individuabile una parte vittoriosa e una soccombente.

Il Fatto

All’esito di un giudizio tributario promosso da una società nei confronti di un Comune, la Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza dell’8 febbraio 2023, n. 3829, rigettava il ricorso e condannava la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del Comune controricorrente.

Il difensore del Comune, che nel corso del giudizio di legittimità aveva chiesto la distrazione delle spese in proprio favore nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., ha proposto ricorso per la correzione dell’ordinanza, lamentando l’omessa distrazione delle spese nonostante la richiesta formulata. La società è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione del rimedio esperibile avverso l’ordinanza che abbia pronunciato la condanna alle spese senza disporne la distrazione in favore del difensore che ne aveva fatto richiesta. Il principio affermato è che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione, il rimedio è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali.

La legittimazione del difensore a proporre il relativo ricorso è subordinata alla condizione che nel corso del giudizio egli avesse formulato specifica richiesta. Sul punto la Corte richiama un orientamento consolidato, citando Sezioni Unite n. 31033 del 2019 e altre pronunce conformi.

Nel caso concreto, la Corte rileva che il giudice aveva condannato la parte soccombente alla rifusione delle spese in favore della parte vittoriosa, omettendo di disporne la distrazione a favore del difensore di quest’ultima, che ne aveva fatto richiesta. L’omissione integra dunque l’errore materiale deducibile.

La Corte precisa inoltre che l’istanza di distrazione delle spese del giudizio di cassazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario può essere formulata anche in sede di memoria illustrativa, richiamando ulteriori precedenti conformi. Tale memoria, in sede di legittimità, costituisce l’ultimo atto di interlocuzione tra le parti e il collegio, secondo la sequenza procedimentale dettata dal codice di rito.

Conseguentemente, la Corte accoglie il ricorso e dispone che il dispositivo dell’ordinanza sia integrato con la statuizione di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario della parte controricorrente. Quanto alle spese del procedimento di correzione, la Corte esclude che vi sia luogo a provvedere, poiché il procedimento ex art. 391-bis cod. proc. civ. ha natura amministrativa e non consente di individuare una parte vittoriosa e una soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *