Inammissibile il ricorso che chiede alla Cassazione di costruire la prova presuntiva (Cass. civ. Sez. III n. 21891 del 30.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, miri in realtà a un sindacato sull’apprezzamento delle risultanze probatorie compiuto dal giudice di merito e a una rivalutazione degli elementi di prova da parte della Corte di legittimità. Parimenti inammissibile è il motivo che, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non muova una specifica critica alla decisione impugnata, ma si limiti a prospettare come errata la qualificazione giuridica affermata dal giudice di merito. Il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un terzo grado di merito, né la Corte può essere chiamata a costruire essa stessa la prova presuntiva che il giudice di merito ha ritenuto non raggiunta.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di una villa inserita in un complesso residenziale gestito da un consorzio, lamentava che a partire dal 2007 l’immobile fosse stato oggetto di ripetuti furti e danneggiamenti. Adduceva che il consorzio, in forza dello statuto, avrebbe dovuto garantire un servizio di custodia e vigilanza, rimasto invece inadeguato: l’uso di un furgone da parte dei ladri, a suo dire, non sarebbe potuto passare inosservato a una sorveglianza efficiente. Domandava quindi il risarcimento dei danni.

Il consorzio eccepiva di aver adempiuto, avendo affidato la vigilanza a una cooperativa esterna. Il Tribunale di Sassari rigettava la domanda; la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, confermava il rigetto. La società proponeva allora ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il consorzio resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2697 e 2727 cod. civ. e all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. La ricorrente sosteneva che il giudice d’appello avesse errato nel rilevare l’incertezza sull’epoca dei fatti e che il buon senso e la prova per presunzioni avrebbero permesso di superare i dubbi del giudice sulla prova del pregiudizio.

La Corte rileva che il tenore stesso della censura rende evidente come la parte miri a un sindacato sull’apprezzamento delle risultanze probatorie compiuto dal giudice di merito e a una rivalutazione degli elementi di prova. Dalla Corte non si invoca un giudizio di legittimità, ma la costruzione di una prova presuntiva: ciò esula dai poteri del giudice di legittimità e il motivo è inammissibile.

Il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1176 e 1218 cod. civ. e all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. Anche questa censura è inammissibile. In primo luogo, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., essa non formula una specifica critica alla decisione di merito, ma si limita a prospettare come errata la distinzione tra obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato.

In secondo luogo, il motivo si sviluppa nell’illustrazione di elementi fattuali e probatori che, secondo la ricorrente, contrasterebbero la decisione territoriale. Così facendo, si risolve in un’istanza di riesame avanzata alla Suprema Corte, inammissibile perché volta a trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.

La Corte esclude infine l’ammissibilità della sterile contrapposizione della propria tesi alle statuizioni del giudice di merito, peraltro fondata su una valutazione ex post del preteso inadempimento del consorzio — “se si sono verificati i furti, significa che sono per forza inadempienti” — anziché sulla considerazione ex ante dell’efficacia delle misure di sorveglianza adottate e della loro concreta attuazione. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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