Correzione d’ufficio dell’errore materiale nel dispositivo su regolamento di competenza (Cass. civ. Sez. III n. 2962 del 01.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La correzione dell’errore materiale prevista dall’art. 391-bis cod. proc. civ. può essere attivata anche d’ufficio dal giudice che ha emesso il provvedimento, non essendo necessario che il relativo procedimento sia introdotto su istanza di parte. L’inammissibilità dell’istanza di correzione proposta dalla parte per difetto di notifica alle controparti non impedisce al giudice di rilevare d’ufficio l’errore materiale e di correggerlo, né preclude l’instaurazione del contraddittorio nel procedimento officioso. L’errore materiale, per essere tale, deve consistere in una difformità tra la volontà effettiva del giudice e la sua espressione esteriore, rilevabile dal testo del provvedimento, come l’indicazione di un ufficio giudiziario inesistente al posto di quello effettivamente individuato.
Il Fatto
La società ricorrente aveva depositato un atto qualificato come istanza di correzione di sentenza, segnalando un errore materiale in un’ordinanza emessa dalla Corte nell’ambito di un giudizio di regolamento di competenza. Nel dispositivo del provvedimento da correggere il giudice dichiarato competente era stato individuato in un ufficio giudiziario inesistente.
L’istanza della società, previa qualificazione come ricorso, era stata dichiarata inammissibile per difetto di notifica alle altre parti. Successivamente a tale declaratoria, la Cancelleria ha attivato il procedimento per il rilievo d’ufficio dell’errore, con segnalazione diretta a suscitare la correzione officiosa del provvedimento precedente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ritenuto integrato il contraddittorio nel procedimento di correzione, nonostante l’inammissibilità dell’istanza di parte. Il procedimento officioso si pone su un piano distinto rispetto a quello introdotto dalla parte e non richiede i medesimi oneri di notifica.
Nel merito, dall’esame dell’ordinanza da correggere emerge che la Corte, pronunciando su un ricorso per regolamento di competenza, dopo aver formulato il proprio giudizio sul merito, ha dichiarato competente, ratione materiae, il Giudice di pace, ma per mero errore ha indicato sia in motivazione sia in dispositivo un ufficio giudiziario inesistente, anziché quello effettivamente competente.
La Corte ha quindi disposto la correzione dell’errore materiale, sia nel paragrafo della motivazione sia nel dispositivo dell’ordinanza, nel senso che ove leggesi il nome del giudice di pace inesistente debba leggersi e intendersi quello del giudice effettivamente competente. L’errore è stato ritenuto rilevabile dal tenore del provvedimento stesso, senza necessità di interpretazione integrativa della volontà del giudice.
Nulla è stato statuito sulle spese del procedimento di correzione. La Corte ha infine disposto l’annotazione del presente provvedimento in calce all’ordinanza oggetto di correzione, così assicurando la pubblicità dell’intervento
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.