Ipoteca esattoriale, ruoli allegati alla nota e opposizione allo stato passivo (Cass. civ. Sez. I n. 9051 del 05.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La nota di iscrizione ipotecaria che richiami l’art. 77 d.P.R. 602/1973 non è affetta da invalidità, ai sensi dell’art. 2841 cod. civ., quando alla stessa siano allegati gli estratti di ruolo delle cartelle esattoriali, che costituiscono titolo equipollente al ruolo e non lasciano incertezza sull’esistenza e sulla natura del credito. L’opposizione allo stato passivo, pur avendo natura impugnatoria, non è un giudizio di appello: l’atto introduttivo deve parametrarsi all’art. 99, comma 2, n. 3, l. fall. e non all’art. 342 cod. proc. civ. Il giudice delegato non può quindi pretendere dal creditore opponente la specificazione propria dell’appello, bastando l’esposizione chiara dei fatti storici e degli elementi di diritto che giustificano la richiesta. Dichiarata l’inammissibilità di un motivo, le argomentazioni svolte in subordine nel merito sono prive di effetti giuridici e la parte è tenuta a censurare soltanto la statuizione di inammissibilità.
Il Fatto
Il giudice delegato a un fallimento escludeva, rispetto ad alcuni immobili del fallito, la prelazione ipotecaria invocata dall’agente della riscossione, sul rilievo che i ruoli posti a base dell’iscrizione non erano specificamente indicati nella nota. Disponeva inoltre, in caso di incapienza, l’ammissione del credito secondo la proposta del curatore, con diversa collocazione privilegiata delle somme residue.
Il Tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, condivideva la decisione, ritenendo che l’omessa indicazione degli estratti di ruolo in nota di iscrizione generasse assoluta incertezza sull’ammontare del credito e ne pregiudicasse la validità. Dichiarava inoltre inammissibile, e comunque infondato, il motivo con cui la ricorrente lamentava l’erronea quantificazione dei crediti privilegiati. Avverso il decreto di rigetto l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente, sono fondati. La Corte ricorda che il mancato esame di un documento è censurabile quando determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo e il documento offra la prova di circostanze idonee a invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, le altre risultanze istruttorie, privando di fondamento la ratio decidendi (v. Cass. 16812/2018, Cass. 19150/2016).
Nel caso esaminato, la richiesta di iscrizione presentata alla Conservatoria indicava l’ammontare totale del credito, precisava di procedersi ai sensi dell’art. 77 d.P.R. 602/1973 e recava in allegato gli estratti di ruolo delle cartelle. Tale documentazione assumeva valore decisivo. Secondo la giurisprudenza richiamata (Cass. 21046/2019), l’iscrizione effettuata a norma dell’art. 77 d.P.R. 602/1973 non è inficiata nella validità, in ossequio all’art. 2841 cod. civ., quando siano allegati alla nota gli estratti di ruolo, titolo equipollente al ruolo: in tal modo non sorge alcuna incertezza sull’esistenza e sulla natura del titolo vantato dal creditore.
Il terzo motivo è parimenti fondato. L’opposizione allo stato passivo, pur avendo natura impugnatoria, non è un giudizio di appello ed è integralmente disciplinata dalla legge fallimentare (v. Cass. 24972/2013, Cass. 9617/2016, Cass. 21581/2018). L’atto deve quindi parametrarsi non all’art. 342 cod. proc. civ. ma all’art. 99, comma 2, n. 3, l. fall., che esige l’esposizione chiara ed esaustiva dei fatti storici e degli elementi di diritto su cui si fonda l’impugnazione.
Tale indicazione era in concreto soddisfatta: la ricorrente aveva rilevato la mancata corrispondenza fra le somme che avrebbero dovuto essere ammesse in via subordinata al privilegio e quelle effettivamente ammesse, con specifica indicazione dei tributi. Il Tribunale avrebbe dovuto verificarne la fondatezza, non dichiararne l’inammissibilità applicando principi propri dell’appello. La Corte aggiunge che, dichiarata l’inammissibilità di un motivo, le argomentazioni svolte in subordine nel merito sono ininfluenti e prive di effetti giuridici, dovendo la parte censurare soltanto la dichiarazione di inammissibilità (Cass. 11675/2020).
Assorbito il quarto motivo, il provvedimento è cassato con rinvio al Tribunale in diversa composizione, che dovrà attenersi ai principi esposti e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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