Redditometro e forza maggiore: riesame del fatto inammissibile in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 5335 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico fondato sul cd. redditometro, il ricorso per cassazione che censuri la valutazione degli elementi di prova contraria offerti dal contribuente è inammissibile, perché non prospetta una questione interpretativa della norma, ma sollecita un non consentito riesame delle risultanze istruttorie. Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. non può essere mediato dalla riconsiderazione del materiale probatorio. In tema di sanzioni tributarie, la forza maggiore va intesa in senso penalistico, quale avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti; la crisi di liquidità non integra tale nozione, salvo che il contribuente provi di non aver potuto altrimenti reperire le risorse, pur avendo posto in essere ogni possibile azione.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento con cui, in applicazione del redditometro, determinava sinteticamente il reddito complessivo per l’anno d’imposta 2008, ai sensi dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, rettificando in aumento il dichiarato e irrogando le sanzioni.

La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso; la decisione era confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 6 d.lgs. n. 472 del 1997. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze restava intimato.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del M.E.F.: nei giudizi tributari introdotti dopo il 1° gennaio 2001 spetta unicamente alle Agenzie Fiscali la legittimazione ad causam e ad processum, richiamando Cass. Sez. Un. n. 3118/2006 e Cass. n. 29183/2017.

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. Il contribuente non propone una questione interpretativa dell’art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973, ma critica il giudizio della C.T.R. sugli elementi di prova contraria, ritenuti inidonei a superare la presunzione legale relativa di capacità contributiva. Dietro l’apparente denuncia di un errore in iudicando si cela la richiesta di una diversa ricostruzione della quaestio facti, con surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito: il vizio dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, secondo Cass. n. 33186/2023 e Cass. n. 32398/2022.

Quanto all’insufficienza della motivazione, la Corte ricorda che dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dall’art. 54 d.l. n. 83 del 2012, convertito in l. n. 134 del 2012, è escluso in sede di legittimità ogni sindacato sulla contraddittorietà o insufficienza della motivazione. Il giudice di appello non è tenuto a esaminare tutte le allegazioni delle parti, dovendosi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni incompatibili con le ragioni esposte.

Il secondo motivo è infondato. La forza maggiore ex art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997 va intesa in accezione penalistica e riferita a un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti. La crisi di liquidità, anche quando derivi dal grave e reiterato inadempimento di pubbliche amministrazioni, non risponde a tale nozione (Cass. n. 987/2023, Cass. n. 35360/2022). Il contribuente deve provare di non aver potuto reperire le necessarie risorse pur avendo posto in essere ogni possibile azione, anche sfavorevole per il patrimonio personale, secondo Cass. n. 15415/2021.

Nel caso di specie il giudice di merito, nell’ambito della ricostruzione fattuale, ha escluso che il contribuente abbia offerto la prova liberatoria sull’assenza di contratti di lavoro e sull’impossibilità di quantificare le retribuzioni. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese liquidate in 4.100 euro e attestazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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