Motivazione apparente e omessa pronuncia su motivi d’appello tributari (Cass. civ. Sez. V n. 21962 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da nullità, per motivazione apparente, la sentenza di appello tributaria che accolga l’impugnazione dell’ente impositore sulla base di argomentazioni inconsistenti e vacue, inidonee a rivelare la ratio decidendi e a superare la soglia del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. La mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546/1992, si configura tanto nella sua radicale carenza quanto nelle forme graficamente esistenti ma logicamente incomprensibili, perplesse o contraddittorie. Integra inoltre violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., l’omessa pronuncia del giudice di appello su domande, eccezioni o istanze ritualmente riproposte dal contribuente, con conseguente nullità della sentenza.
Il Fatto
Il contribuente ha impugnato sette avvisi di accertamento con irrogazione immediata di sanzioni amministrative, emessi da un Comune per la TARSU relativa agli anni dal 2008 al 2012, in relazione a immobili ubicati nel medesimo Comune. La Commissione tributaria provinciale, previa riunione dei ricorsi per connessione, aveva accolto le doglianze del contribuente.
La Commissione tributaria regionale, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto l’appello dell’ente impositore sul rilievo che il Comune, nel fondare gli accertamenti sulla dichiarazione dello stesso contribuente e su quella della ex coniuge quanto alla pertinenzialità di un ulteriore cespite, avrebbe operato legittimamente, gravando sul contribuente l’onere di provare il contrario. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per omessa motivazione, in violazione degli artt. 61 e 36 del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 111, sesto comma, Cost., nonché per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo. La Corte lo ritiene fondato, considerando tamquam non esse l’inconferente richiamo all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.
La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui la mancanza di motivazione va apprezzata tanto nei casi di radicale carenza quanto in quelli in cui essa si dispieghi in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi, perché intessuta di argomentazioni logicamente inconciliabili, perplesse o obiettivamente incomprensibili. La motivazione apparente ricorre quando, pur materialmente esistente e talvolta sovrabbondante, risulti costruita in modo da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio.
Nel caso concreto, l’accoglimento dell’appello è giustificato con l’affermazione che il Comune avrebbe operato legittimamente avvalendosi delle dichiarazioni del contribuente e della ex coniuge. Tale affermazione, per la sua inconsistenza e vacuità, è di per sé sola inidonea a dedurne conseguenze logiche sul piano delle maggiori superfici imponibili, che non potrebbero evincersi da dichiarazioni riguardanti la data dell’occupazione e la pertinenzialità di un’altra unità. Le lacune nell’illustrazione della ratio decidendi impediscono di raggiungere la soglia del minimo costituzionale.
Quanto al quarto motivo, la Corte, recependo un proprio precedente richiamato dal ricorrente, ribadisce che l’omessa pronuncia su motivi di appello, domande o eccezioni ritualmente introdotte integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., deducibile esclusivamente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. Dall’esame del fascicolo di merito emerge che il contribuente aveva riproposto in appello le questioni relative alla violazione del ne bis in idem e all’infondatezza dell’accertamento per carenza dei presupposti soggettivi, specificamente per mancanza di proprietà e possesso dell’immobile. La Commissione regionale nulla ha esposto su tali questioni, mancando anche una decisione implicita.
La Corte accoglie pertanto il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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