Presunzione di reddito da lavoro autonomo fondata su meri sospetti (Cass. civ. Sez. V n. 20330 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, la presunzione di percezione di redditi da lavoro autonomo non può essere desunta dal solo dato che il contribuente abbia svolto in passato e ripreso in seguito l’attività professionale. L’onere del contribuente di offrire la prova contraria, ai sensi dell’art. 32, primo comma, del Dpr n. 600 del 1973, sorge soltanto quando l’Amministrazione finanziaria abbia assolto il proprio onere probatorio, anche mediante presunzioni. Ove la motivazione dell’atto impositivo risulti apodittica e fondata su mere ragioni di sospetto prive di riscontro, la presunzione è illegittima e la qualificazione del maggior reddito come provento da lavoro autonomo non regge. In caso di doppia conforme, il motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile se il ricorrente non indica ragioni di fatto diverse tra le due pronunce.
Il Fatto
La Guardia di Finanza sottopone a verifica la posizione fiscale di un contribuente, amministratore di una società e architetto, conclusa con un processo verbale di constatazione. L’accertamento con adesione esperito ha esito negativo. Sul fondamento del verbale, l’Agenzia delle Entrate notifica un avviso di accertamento per l’anno 2009, contestando un maggior reddito da lavoro autonomo conseguito dall’architetto, oltre alla sottofatturazione di una transazione immobiliare e a versamenti non giustificati rinvenuti sui conti correnti.
Il contribuente impugna l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che rigetta il ricorso. Propone appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale, che conferma la decisione di primo grado. Ricorre allora per cassazione con sei motivi, contestando sia la nullità dell’atto per difetto di sottoscrizione, sia la qualificazione del maggior reddito come provento da lavoro autonomo anziché come reddito diverso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità dell’avviso per essere stato sottoscritto da funzionario non legittimato, invocando la sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015 sugli incarichi dirigenziali conferiti senza concorso. La Corte respinge la censura: l’art. 42, primo e terzo comma, del Dpr n. 600 del 1973 richiede la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro funzionario delegato di carriera direttiva, non essendo necessaria la qualifica dirigenziale. La declaratoria di incostituzionalità dell’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012 non incide pertanto sulla validità degli atti sottoscritti dai delegati (in tal senso Cass. sez. V n. 5177 del 2020; conf. sez. VI-V n. 32172 del 2019). Il ricorrente non allega neppure che i sottoscrittori fossero privi della qualifica richiesta.
Il secondo motivo, proposto per omesso esame di fatti decisivi, è dichiarato inammissibile: le decisioni di primo e secondo grado sono conformi e il contribuente non ne evidenzia la differenza, in applicazione del principio di doppia conforme di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. (Cass. sez. I n. 26774 del 2016).
Il nucleo del provvedimento riguarda i motivi dal terzo al quinto, con i quali si contesta la qualificazione del maggior reddito come provento da lavoro autonomo in assenza di prova, anche indiziaria. La Corte rileva che sono dati pacifici la sottofatturazione di una transazione immobiliare, i versamenti in nero e le decine di accrediti non giustificati rinvenuti sui conti correnti. La Guardia di Finanza aveva qualificato tali somme come redditi diversi; l’Amministrazione, invece, le ha ricondotte allo svolgimento dell’attività di architetto, mai formalmente cessata dal professionista.
La motivazione della CTR è giudicata apodittica. La presunzione di operatività dell’attività professionale nell’anno 2009 si fonda, secondo la Corte, solo sul fatto che il contribuente abbia svolto l’attività anni prima e l’abbia ripresa anni dopo. L’onere di prova contraria a carico del contribuente non può sorgere se prima l’ente impositore non ha assolto al proprio onere probatorio, anche presuntivo: nel caso di specie risultano allegate sole ragioni di sospetto, prive di qualsivoglia riscontro. I motivi dal terzo al quinto sono pertanto accolti nei limiti di ragione.
Il sesto motivo, con cui si invoca una precedente pronuncia della CTR relativa al diverso anno d’imposta 2008, è infine rigettato: quella decisione non è passata in giudicato, essendo stata impugnata per cassazione, ed è stata depositata in data successiva alla sentenza oggetto del giudizio, sì che il giudice dell’appello non avrebbe potuto tenerne conto.
Nota della Redazione
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