Appalto non genuino e subordinazione: censura di merito inammissibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22122 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di qualificazione del rapporto di lavoro, l’accertamento della subordinazione e della non genuinità dell’appalto costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizi di motivazione. È pertanto inammissibile il ricorso che, deducendo formalmente la violazione dell’art. 2094 cod. civ., miri in realtà a una rivalutazione delle risultanze istruttorie, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo grado di merito. La verifica dell’autonomia del risultato produttivo e dell’estraneità del servizio rispetto al core business del committente integra un apprezzamento di fatto non censurabile quando adeguatamente motivato.

Il Fatto

La società ricorrente impugna la sentenza con cui la corte territoriale ha rigettato il ricorso avverso la decisione di primo grado. Il giudice di merito aveva riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società e la lavoratrice, già dipendente di varie ditte e cooperative che svolgevano appalti presso la committente, dichiarando altresì il diritto all’inquadramento in un livello superiore del CCNL metalmeccanico, con le conseguenti differenze retributive.

La corte fiorentina, all’esito della valutazione delle risultanze istruttorie, aveva confermato la decisione, ritenendo raggiunta la prova della dipendenza diretta della lavoratrice dalla committente. Avverso tale pronuncia la società propone ricorso per cassazione con un unico motivo, cui la lavoratrice resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2094 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che la corte d’appello avrebbe riqualificato un contratto di lavoro autonomo in lavoro subordinato pur in assenza dei requisiti della subordinazione.

La Corte ricostruisce l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito. La lavoratrice svolgeva mansioni amministrative relative al ricevimento della merce in riparazione, conformandosi a procedure interamente decise e dettagliate dalla committente. Tali procedure non erano concordate con l’appaltatore, con il quale era definito in accordo solo il prezzo del servizio. Ne derivava l’esclusione di un risultato produttivo realizzato in autonomia dall’appaltatore, idoneo a configurare un servizio estraneo al core business del committente e quindi un appalto genuino.

Il giudice di merito ha inoltre accertato che tutti gli strumenti di lavoro erano della committente e che le direttive alla lavoratrice non provenivano dal datore di lavoro formale, svolgendo la stessa compiti totalmente interni al processo produttivo della società. La corte territoriale richiama sul punto i principi espressi da Cass. n. 27213/2018 e Cass. n. 12551/2020.

La Corte di legittimità rileva che la valutazione svolta dal giudice di appello è frutto di un attento esame degli elementi di fatto acquisiti, confrontati con i principi vigenti in materia. La censura, pur formalmente riferita alla violazione di legge, è in concreto diretta a rimuovere, con nuovo apprezzamento, il giudizio espresso. Soccorre il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca apparentemente una violazione di norme di legge, mirando in realtà alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, come affermato da Cass. nn. 8758/2017-18721/2018.

Il motivo è pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono il principio di soccombenza e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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