Revocazione per errore percettivo ed esclusione degli errori di valutazione della prova (Cass. civ. Sez. V n. 22123 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione nel caso previsto dall’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. richiede un errore percettivo, consistente in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia indotto ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa, ovvero l’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita dagli atti o documenti di causa, sempre che il fatto non sia stato punto controverso oggetto della sentenza impugnata. L’errore revocatorio non ricorre quando la decisione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, restando esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione e ricadenti su un punto controverso. Esso deve inoltre possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità dal raffronto tra sentenza impugnata e atti di causa, ed essere essenziale e decisivo.
Il Fatto
Il contribuente aveva impugnato, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate per il 2005; il ricorso era stato accolto in primo grado. La Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento parziale del gravame erariale, aveva poi riformato la decisione. Avverso tale pronuncia il contribuente aveva proposto ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. e art. 64 d.lgs. n. 546/1992, deducendo che il giudice di secondo grado avesse deciso su elementi di prova non più riesaminabili per mancata contestazione dell’Agenzia.
La CTR aveva rigettato il ricorso, rilevando che il contribuente non aveva denunciato un errore percettivo di un fatto emergente dagli atti, ma un errore nella valutazione degli atti processuali e la violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistito dall’Agenzia delle entrate con controricorso. In corso di giudizio i difensori del ricorrente hanno rappresentato la propria cancellazione dall’albo e, con ordinanza interlocutoria, la Corte ha disposto rinvio a nuovo ruolo con comunicazione alla parte per la nomina di un nuovo difensore.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte dà atto che, alla notifica dell’ordinanza interlocutoria effettuata sia alla parte personalmente sia presso il domicilio eletto, non ha fatto seguito la costituzione di altro difensore. La cancellazione del difensore dall’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori non comporta l’interruzione del giudizio di cassazione, ma consente il rinvio ad altra adunanza, previa comunicazione, per garantire il diritto di difesa e l’integrità del contraddittorio, richiamando Cass. n. 11300 del 2023. Se la parte resta inerte, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti dell’art. 377, comma 2, cod. proc. civ. (Cass. Sez. Un. n. 1206 del 2006; Cass. Sez. Un. n. 477 del 2006).
Nel merito, il primo motivo è infondato. La CTR ha correttamente affermato che la doglianza non denuncia un errore percettivo del fatto, ma censura la valutazione dei mezzi di prova e la violazione del principio di non contestazione. La Corte ribadisce che l’errore percettivo consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale, e non ricorre quando la decisione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali (Cass. n. 37382 del 2022; Cass. n. 25752 del 2022; Cass. n. 10040 del 2022; Cass. n. 20635 del 2017; Cass. n. 2236 del 2022).
L’errore rilevante ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità dal raffronto tra sentenza e atti, ed essere essenziale e decisivo (Cass. n. 20013 del 2024). Il ricorrente qualifica come percettivi quelli che sono, al più, errori di valutazione della prova, attinenti a questioni non essenziali e decisive; il richiamo all’art. 115 cod. proc. civ. conferma che la questione riguarda l’applicazione di una norma nell’apprezzamento della prova. Sul punto la Corte richiama Cass. n. 19806 del 2019, secondo cui nel processo tributario il principio di non contestazione non implica, a carico dell’Amministrazione finanziaria, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato mediante l’atto impositivo.
Il secondo motivo è inammissibile e comunque infondato. La censura ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione (Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017), senza che possano considerarsi tali le singole questioni decise o i singoli elementi di un accadimento complesso (Cass. n. 10525 del 2022; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 5795 del 2017). Le circostanze dedotte sono prive dei requisiti della revocazione: le erronee indicazioni sugli istituti di credito e sulla natura dei versamenti non hanno carattere di essenzialità e decisività, e la questione relativa ai mod. 770 attiene alla valutazione delle prove, sottraendosi al rimedio revocatorio (Cass. n. 27897 del 2024). Quanto all’istanza ex art. 398, comma 4, cod. proc. civ., il provvedimento di rigetto ha natura ordinatoria e nel rigetto è implicito il riconoscimento della manifesta infondatezza della revocazione (Cass. n. 20905 del 2013). Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e ai presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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