Appello incidentale contro contumace e rilievo officioso della nullità (Cass. civ. Sez. III n. 32075 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando una delle parti raggiunte dalla notificazione dell’appello principale rimane contumace, l’eventuale appello incidentale proposto da altro appellato anche nei confronti della parte rimasta contumace sostanzia una nuova domanda d’impugnazione verso quest’ultima. Non trovano pertanto applicazione gli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., che concernono solo le ipotesi di impugnazione proposta senza coinvolgere una parte di una causa inscindibile o scindibile, bensì l’art. 292 cod. proc. civ.. Ne deriva che la notificazione dell’appello incidentale deve essere ordinata dal giudice al solo scopo di portare l’impugnazione a conoscenza del contumace, già parte nel processo introdotto dall’impugnazione principale. La mancata notificazione integra una nullità che il giudice non può rilevare d’ufficio.
Il Fatto
Il ricorrente aveva agito per il risarcimento dei danni subiti a seguito del decesso dei propri familiari, avvenuto in conseguenza degli eventi franosi che colpirono il Comune di Sarno il 5 maggio 1998. In primo grado aveva ottenuto la condanna in solido del sindaco dell’epoca, del Comune e delle Amministrazioni statali al pagamento di una somma a titolo di risarcimento, oltre spese.
Nel giudizio d’appello, promosso in via principale dalle amministrazioni statali, il ricorrente si costituì proponendo appello incidentale limitato alla liquidazione delle spese processuali. La Corte d’appello di Salerno dichiarò inammissibile tale appello incidentale, perché non notificato alla parte contumace, sul rilievo che la censura sulle spese coinvolgeva anche quest’ultima, condannata in solido in primo grado. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 292, 350 e 359 cod. proc. civ.. Sostiene che la mancata notifica dell’appello incidentale all’appellato rimasto contumace non poteva essere rilevata d’ufficio, trattandosi di nullità relativa suscettibile di essere fatta valere solo dal contumace, se si costituisce o impugna la sentenza.
La Corte ritiene il motivo fondato. Nei casi in cui una delle parti raggiunte dalla notificazione dell’appello principale rimanga contumace, l’eventuale proposizione di un appello incidentale da parte di altro appellato, se rivolto anche nei confronti della parte rimasta contumace, si sostanzia in una nuova domanda d’impugnazione verso detta parte. Prefigura quindi l’applicazione non già degli artt. 331 o 332 cod. proc. civ., bensì dell’art. 292 cod. proc. civ., ancorché l’art. 343 cod. proc. civ. preveda solo che l’appello incidentale si proponga con il deposito tempestivo della comparsa di risposta e non anche la sua notificazione.
Gli artt. 331 e 332 cod. proc. civ. concernono infatti unicamente le situazioni nelle quali un’impugnazione è proposta senza coinvolgere una parte di una causa inscindibile o scindibile. Ne deriva che la notificazione dell’appello incidentale dev’essere ordinata dal giudice al solo scopo di portare l’impugnazione a conoscenza del contumace, soggetto che è già parte nel processo introdotto dall’impugnazione principale.
La Corte richiama sul punto un consolidato orientamento, citando Cass. n. 2246 del 22/01/2024, Cass. n. 5084 del 17/02/2023 e, in precedenza, Cass. n. 4747 del 13/04/2000, Cass. n. 11827 del 15/11/1995, Cass. n. 1446 del 16/03/1981, Cass. n. 3652 del 20/12/1972 e Cass. n. 2359 del 09/09/1966.
Discende da tali premesse la fondatezza del motivo, nella parte in cui censura la mancata osservanza non già dell’art. 331 cod. proc. civ., bensì dell’art. 292 cod. proc. civ.. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, per nuovo giudizio sull’appello principale e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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