Redditometro, onere probatorio e possesso di titoli finanziari (Cass. civ. Sez. V n. 22682 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali applicabili ratione temporis dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova sull’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva. È pertanto legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. La prova liberatoria può essere offerta con elementi storici, critici o indiziari, ma deve essere coerente: non si possono giustificare spese esorbitanti limitandosi a dedurre il possesso di beni immobili o di titoli finanziari diversi dal denaro, occorrendo dimostrare che gli stessi hanno prodotto rendite monetarie sotto forma di canoni o interessi, oppure che sono stati liquidati ricavandone un prezzo.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva confermato la decisione di primo grado, favorevole alla contribuente, che aveva accolto il ricorso avverso un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2009.

L’Ufficio aveva richiesto maggiori imposte attraverso la rideterminazione sintetica del reddito effettivo, operata sulla scorta degli appositi parametri di spesa del c.d. redditometro. Avverso la pronuncia di appello l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; la contribuente non ha svolto difese, nonostante la regolarità della notifica.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si fonda sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, vigente ratione temporis, nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 2697 c.c. e all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte ritiene il motivo fondato e richiama l’orientamento già espresso in materia.

Secondo la giurisprudenza citata, e in particolare Sez. 5 n. 2893 del 31.01.2024 e Sez. 5 n. 27811 del 31.10.2018, l’accertamento sintetico fondato sugli indici ministeriali del redditometro dispensa l’Amministrazione da ulteriori prove sull’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva.

Il Collegio precisa che l’onere di dimostrare da quale fonte derivi la maggiore capacità di spesa rispetto al reddito dichiarato grava sul contribuente, il quale può anche provare che la spesa a lui imputata è in realtà inferiore. La prova richiesta è libera, ma deve essere coerente: non si potrà giustificare spese esorbitanti limitandosi a dedurre il possesso di beni o di titoli finanziari, occorrendo dimostrare che questi hanno prodotto rendite monetarie sotto forma di canoni o interessi, oppure che sono stati liquidati ricavandone un prezzo.

Nel caso di specie la decisione impugnata ha violato il riparto dell’onere probatorio, avendo desunto la prova liberatoria dal mero possesso di titoli finanziari e ritenuto che spettasse all’amministrazione fornire ulteriore prova. Così statuendo, il giudice di appello ha confuso concetti distinti quali capacità di spesa, reddito e ricchezza patrimoniale.

La Corte esclude infine profili di inammissibilità del ricorso, non contestandosi la valutazione delle prove ma, a monte, la regola dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c., secondo la distinzione operata da Sez. 5 n. 26739 del 15.10.2024. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia – Catania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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