Notifica della cartella da PEC non iscritta nei pubblici elenchi: validità ed effetti (Cass. civ. Sez. 5 n. 13480 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di una parte non determina l’interruzione del giudizio di legittimità, trattandosi di procedimento dominato dall’impulso d’ufficio. La notifica della cartella di pagamento eseguita dalla Pubblica Amministrazione a mezzo posta elettronica certificata da un indirizzo non risultante dai pubblici elenchi è valida ed efficace, non essendo richiesta, per gli atti della riscossione mediante ruolo, l’iscrizione dell’indirizzo del mittente, a differenza di quanto previsto dall’art. 3-bis della legge n. 53/1994 per le notifiche eseguite dagli avvocati. La cartella di pagamento che segue un atto prodromico, nel quale siano già stati computati gli interessi, non necessita di un onere motivazionale aggiuntivo in ordine alla quantificazione degli stessi, trovando tale quantificazione la sua fonte nell’atto genetico divenuto definitivo.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale una cartella di pagamento e la successiva comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, deducendo vizi di motivazione e di notifica, nonché l’illegittimità degli oneri di riscossione. La Commissione tributaria provinciale riuniva i ricorsi e li rigettava. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria confermava la decisione, ritenendo la cartella sufficientemente motivata e dovuti gli oneri di riscossione, dichiarando altresì inammissibile perché nuova la questione della notifica da un indirizzo di posta elettronica certificata non indicato nei pubblici elenchi.
Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui resistevano l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della riscossione. Nelle more del giudizio, il difensore della ricorrente depositava la sentenza del Tribunale che dichiarava l’apertura della liquidazione giudiziale della società, significando il venir meno del proprio mandato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso che l’apertura della liquidazione giudiziale della ricorrente comportasse l’interruzione del giudizio di legittimità, in applicazione del principio pacifico per cui il procedimento dinanzi alla Corte è dominato dall’impulso d’ufficio, senza onere di riassunzione nei confronti della curatela, cui residua la facoltà di intervento.
Quanto al primo motivo, concernente la dedotta motivazione apparente della sentenza d’appello, la Corte ha chiarito che tale vizio, comportante la nullità della sentenza, ricorre solo quando la motivazione sia del tutto mancante sotto il profilo grafico o meramente apparente, ovvero caratterizzata da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o da affermazioni incomprensibili. Nel caso di specie, la motivazione della CGT, seppur breve, è stata ritenuta idonea a far comprendere le ragioni della decisione, non essendo necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte.
Sul secondo motivo, la Corte ha affermato che la censura relativa al giudizio di sufficienza della motivazione della cartella di pagamento, in quanto atto amministrativo, richiede la trascrizione testuale dell’atto impugnato a pena di inammissibilità del ricorso. La Corte ha altresì precisato che l’indicazione degli estremi degli atti presupposto soddisfa l’esigenza di controllo del contribuente. Con specifico riguardo agli interessi, richiamando le Sezioni Unite n. 22281 del 2022, ha escluso un onere motivazionale aggiuntivo quando la cartella segua un atto prodromico che abbia già determinato il quantum degli interessi, gravando sul contribuente l’onere di contestare la quantificazione nel merito.
Con riferimento alla questione di legittimità costituzionale degli oneri di riscossione, la Corte ha escluso il vizio di omessa pronuncia, trattandosi di questione strumentale rispetto alla domanda e non di autonoma istanza. Ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 2025, che ha ritenuto non irragionevole la mancata retroattività della modifica normativa introdotta dall’art. 1, comma 17, della legge n. 234/2021, evidenziando che la disciplina della definizione agevolata ha comunque offerto una valutazione retrospettiva consentendo di non corrispondere l’aggio.
Da ultimo, sui motivi relativi alla notifica della cartella, la Corte ha escluso che l’utilizzo di un indirizzo PEC non iscritto nei pubblici elenchi determini l’inesistenza o la nullità della notificazione. L’inesistenza è ravvisabile solo in caso di totale mancanza materiale dell’atto o di attività priva degli elementi costitutivi essenziali, mentre l’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, applicabile ratione temporis, non richiede, per le notifiche compiute dalla P.A., l’indicazione del mittente nei pubblici elenchi, a differenza dell’art. 3-bis della legge n. 53/1994. La Corte ha pertanto rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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