Inammissibili i motivi se non si coglie la ratio decidendi (Cass. civ. Sez. I n. 22977 del 09.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non rispetta la regola di specificità e di autosufficienza di cui all’art. 366 cod. proc. civ., prospettando censure generiche e omettendo la riproduzione degli atti processuali su cui si fondano. La deduzione di “motivazione insufficiente, illogica, contraddittoria e comunque erronea” integra una mera critica del merito, estranea al vizio di motivazione apparente denunciabile ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., essendo esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Il motivo che non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile, perché non si confronta con la reale argomentazione del giudice di merito. Parimenti inammissibile è la censura che, di fronte a una statuizione di inammissibilità, non contesti l’ammissibilità in sé del motivo di appello ma ne illustri la fondatezza.
Il Fatto
Un’azienda sanitaria locale propone opposizione avverso un decreto ingiuntivo con cui le è ingiunto il pagamento di un residuo corrispettivo per prestazioni di assistenza ospedaliera, per oltre 780.000 euro, in favore di una società cessionaria del credito vantato da una casa di cura convenzionata. L’opponente eccepisce, tra l’altro, l’incompetenza per territorio, l’illegittimo frazionamento del credito, il difetto di legittimazione attiva e l’eccedenza rispetto ai limiti di spesa.
Il Tribunale respinge l’opposizione; la Corte d’appello di Milano conferma la decisione, respingendo i tre motivi di gravame. L’azienda sanitaria ricorre quindi per cassazione con sei motivi, lamentando vizi di competenza, di interpretazione degli atti e di motivazione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte ricorda che, dopo la riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ad opera del d.l. n. 83/2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale”. È denunciabile solo l’anomalia che si traduce in motivazione apparente, in contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o in motivazione perplessa e incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza (Sezioni Unite n. 8053 del 2014). Nel caso di specie la doglianza si sostanzia in una critica del merito, e la motivazione impugnata è sintetica ma completa e univoca.
Quanto al primo motivo, la censura è inammissibile per violazione della regola di specificità di cui all’art. 366 cod. proc. civ.: la ricorrente deduce genericamente di avere contestato tutti i fori concorrenti senza riprodurre gli atti processuali. Tale carenza preclude il potere di esame diretto degli atti di merito, subordinato all’ammissibilità del motivo (Sezioni Unite n. 20181 del 2019).
Il secondo motivo non coglie la ratio decidendi. La Corte territoriale aveva affermato che l’azienda non aveva contestato tempestivamente tutti i fori alternativi ex artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., incluso il forum destinatae solutionis. La Corte ribadisce che, nella controversia per pagamento di somme da parte di enti pubblici, le norme di contabilità individuano il foro della tesoreria ma non lo rendono esclusivo, con l’onere per l’ente di contestare specificamente tutti i possibili fori (Sez. 6-2 n. 11781 del 2020).
Quanto al terzo motivo, relativo all’interpretazione di una delibera regionale, l’interpretazione degli atti amministrativi segue le regole degli artt. 1362 e ss. cod. civ. (Sezioni Unite n. 20181 del 2019): la censura avrebbe dovuto specificare i canoni ermeneutici violati, non invocare gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., estranei al profilo. Il quinto motivo, infine, solleva un tema non affrontato dalla sentenza d’appello senza indicare gli atti in cui sarebbe stato dedotto, in violazione dell’autosufficienza.
Nota della Redazione
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