Danno da incapacità di guadagno: illegittima la riduzione per l’avanzare dell’età (Cass. civ. Sez. III n. 8349 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione del danno patrimoniale da incapacità di guadagno permanente, è affetta da radicale illogicità la motivazione che riduca l’importo risarcitorio sul presupposto della pretesa ragionevolezza del principio secondo cui l’effettiva percezione del reddito possa ridursi con l’avanzare dell’età del sinistrato. Il dato di comune apprezzamento è opposto: la dinamica reddituale di ciascun lavoratore è di regola crescente, per l’affinamento delle capacità del lavoratore autonomo o per il maturare dell’anzianità di quello dipendente. Ne deriva un discorso motivazionale di carattere meramente apparente, che integra la violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e giustifica la cassazione con rinvio.

Il Fatto

Un danneggiato da sinistro stradale conveniva in giudizio il conducente del veicolo, la società proprietaria e la compagnia assicurativa, chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Sia il giudice di primo grado sia la Corte d’appello rigettavano la domanda. Il giudice d’appello accertava un concorso di colpa dei protagonisti del sinistro, con liquidazione del danno in misura inferiore agli importi già corrisposti dall’assicuratore, in parte prima e in parte nel corso del giudizio.

Avverso la sentenza d’appello il danneggiato proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi; la compagnia resisteva con controricorso, mentre gli altri intimati non svolgevano difese. La questione centrale riguarda i criteri di determinazione del danno patrimoniale da mancato guadagno.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi sono dichiarati inammissibili. Il ricorrente non ha assolto gli oneri di allegazione imposti dall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., non localizzando con precisione gli atti su cui fonda l’impugnazione; le censure propongono, in realtà, una rilettura nel merito dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Quanto al concorso di colpa, il giudice d’appello ha ricostruito i luoghi e le modalità del sinistro con motivazione congrua, e il danneggiato è tenuto, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., a provare anche i fatti relativi alla dinamica del sinistro, ivi compreso l’eventuale apporto causale della propria condotta.

Il quarto motivo è fondato per quanto di ragione. La doglianza, pur formalmente dedotta come violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, sollecita in sostanza il controllo della congruenza logica della motivazione. La Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 17931 del 2013 sull’onere di specificità, e quello delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. va intesa come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione, denunciabile quando l’anomalia si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Non è invece condivisa la censura sull’attualità dei coefficienti di capitalizzazione. Il giudice d’appello ha correttamente ricavato il coefficiente dalle più recenti tabelle INAIL, senza che il ricorrente abbia allegato alcun calcolo alternativo: la contestazione resta apodittica. La Corte conferma il principio per cui il danno permanente da incapacità di guadagno non si liquida più con i coefficienti del r.d. n. 1403 del 1922, dovendosi rispettare il principio di integralità del risarcimento ex art. 1223 cod. civ., con coefficienti aggiornati e scientificamente corretti (Sez. 3 n. 16913 del 2019; Sez. 3 n. 9002 del 2022).

È viceversa illegittima la riduzione operata in appello sul presupposto del calo reddituale con l’avanzare dell’età e dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa. Tali argomentazioni sono prive di logicità, come già precisato da Sez. 6-3, ordinanza n. 6619 del 2018: la capacità reddituale tende di norma a crescere. L’ulteriore riduzione è ormai priva di significato nel quadro di un sistema pensionistico contributivo, che tende ad aggravare, e non ad attenuare, il pregiudizio del lavoratore divenuto inattivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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