Notifica inesistente nel prefallimentare: il reclamo rimette gli atti al Tribunale (Cass. civ. Sez. I n. 7025 del 16.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, avviato con ricorso, l’inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo non impone al giudice del reclamo la dichiarazione di nullità insanabile della sentenza, con definizione del giudizio. La scissione tra edictio actionis e vocatio in jus, tipica dei giudizi introdotti con ricorso, consente di applicare in via analogica l’art. 354 cod. proc. civ.: il collegio, accertata l’inesistenza della notificazione e la pendenza del giudizio di primo grado per effetto del deposito del ricorso, dichiara la nullità della sentenza e rimette la causa al primo giudice per la rinnovazione degli atti. La regola dell’insanabile nullità dettata per il rito ordinario e per gli appelli proposti con citazione riguarda un caso diverso e non è invocabile nel prefallimentare.

Il Fatto

Il Tribunale dichiara il fallimento di una società in liquidazione su richiesta del Pubblico Ministero. La società propone reclamo, lamentando l’omessa notificazione dell’istanza di fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza e contestando, nel merito, la sussistenza dei presupposti per l’apertura della procedura.

La Corte d’Appello accoglie il primo motivo, rilevando che la notificazione dell’atto introduttivo era addirittura inesistente, e rimette gli atti al Tribunale perché provveda nuovamente sulla richiesta del Pubblico Ministero, previa rinnovazione degli atti nulli nel regolare contraddittorio tra le parti. Avverso la sentenza la società propone ricorso per cassazione con due motivi. La curatela resta intimata; il Pubblico Ministero non deposita conclusioni.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la scelta della Corte territoriale di rimettere gli atti al primo giudice anziché dichiarare la nullità insanabile del procedimento prefallimentare e della sentenza. La ricorrente muove dall’assunto che, in caso di notificazione inesistente, il giudice dell’impugnazione debba limitarsi a rilevare il vizio radicale, senza riedizione del giudizio.

La Corte dichiara il motivo inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., perché il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e i motivi non offrono elementi per mutare l’orientamento. Il principio richiamato è quello per cui, in ogni ipotesi di revoca del fallimento che non precluda la rinnovazione della dichiarazione — come nel caso di meri vizi procedurali —, il giudice del reclamo deve rimettere la causa al primo giudice perché, rinnovati gli atti nulli, provveda sull’istanza (Cass. n. 18339/2015; Cass. n. 25218/2013).

La Corte non ignora l’orientamento che, nel rito ordinario e per gli appelli proposti con citazione, impone di dichiarare d’ufficio l’insanabile nullità della sentenza, senza rimessione al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. (Cass. n. 21219/2016). Quel principio riguarda però un caso diverso.

Decisiva è la struttura del giudizio prefallimentare. L’art. 354 cod. proc. civ. si riferisce ai procedimenti introdotti con citazione e non tiene conto della scissione tra edictio actionis e vocatio in jus, tipica dei giudizi iniziati con ricorso (Cass. n. 20757/2014; Cass. n. 12353/2014). Nei giudizi introdotti con ricorso la pendenza del giudizio di primo grado si perfeziona con il deposito in cancelleria, non con la notificazione. Il collegio del reclamo può quindi dichiarare la nullità della sentenza e, in applicazione analogica dell’art. 354, rimettere la causa al primo giudice (Cass. n. 3861/2019).

Il secondo motivo denuncia l’omessa pronuncia sulle spese. La Corte riconosce che l’omissione vi è stata, ma la ritiene irrilevante: l’unico richiedente il fallimento era il Pubblico Ministero. La funzione di garantire la corretta applicazione della legge, con poteri meramente processuali esercitati per dovere d’ufficio, ne esclude la condanna alle spese nonostante la soccombenza (Cass. n. 19711/2015; Cass. Sez. Un. n. 5079/2005; Cass. n. 3834/2010; Cass. Sez. Un. n. 5165/2004). Quanto al curatore, pur essendo controparte necessaria nel reclamo, nel caso concreto è rimasto contumace e non può rispondere della nullità verificatasi prima della sua nomina. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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