Inammissibile il ricorso per decorrenza del termine breve di impugnazione (Cass. civ. Sez. III n. 23069 del 11.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione della sentenza di appello a opera di una delle parti fa decorrere il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 326 c.p.c., nei confronti di tutti i destinatari, in virtù della regola dell’unitarietà del termine per l’impugnazione. È pertanto inammissibile il ricorso notificato oltre detto termine, quand’anche la notificazione della sentenza sia stata effettuata da una sola delle parti resistenti. La circostanza che la sentenza sia stata notificata separatamente da più controricorrenti non moltiplica né differenzia il termine, che resta unico e decorre dalla prima notificazione utile.
Il Fatto
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Napoli che, respingendo il suo appello, ha confermato la decisione di primo grado. Quest’ultima lo aveva condannato a eseguire opere di isolamento termico, posa di massetto e sigillatura del pavimento sul balcone sovrastante l’unità abitativa della controricorrente, oltre al rimborso di somme in favore della stessa.
La controversia ha a oggetto il fenomeno infiltrativo e di condensa che interessa l’appartamento sottostante. La Corte territoriale, discostandosi in parte dalle conclusioni del consulente tecnico, ha distribuito la responsabilità del fenomeno tra il balcone di proprietà del ricorrente e altre concause, applicando l’art. 1125 c.c. per la ripartizione delle spese di manutenzione. Il ricorrente ha proposto ricorso, mentre i controricorrenti hanno eccepito in via pregiudiziale la tardività dell’impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalle parti controricorrenti, fondata sull’art. 326 c.p.c. Le resistenti deducono che la sentenza di appello, pubblicata il 2 febbraio 2023, era stata loro notificata rispettivamente il 15 e il 28 febbraio 2023, mentre il ricorso risulta notificato solo il 2 maggio 2023.
Il Collegio verifica gli atti e accerta che la notificazione della sentenza è effettivamente intervenuta il 15 febbraio 2023 da parte di una controricorrente nei confronti del ricorrente, e il 28 febbraio 2023 da parte del Condominio. Il ricorso è stato notificato il 2 maggio 2023, dunque oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla prima notificazione.
La Corte applica la regola dell’unitarietà del termine per proporre impugnazione, richiamando Cass. n. 14722/2018 e Cass. n. 986/2016. Secondo tale principio, la notificazione della sentenza effettuata da una sola delle parti è idonea ad attivare il termine breve nei confronti di tutti i destinatari dell’impugnazione.
Ne consegue che la decadenza opera nei confronti sia della prima controricorrente sia del Condominio, senza che la pluralità delle notificazioni possa incidere sull’unicità del termine. Il ricorso è pertanto inammissibile.
La Corte liquida le spese in favore di ciascun controricorrente e dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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