Polizza claims made, rischio inesistente e regresso tra condebitori solidali (Cass. civ. Sez. III n. 8443 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di assicurazione della responsabilità civile stipulata in forma claims made, se al momento della stipula gli assicurati erano già a conoscenza dei danni, degli esiti dei procedimenti che avevano accertato le loro responsabilità e quindi del rapporto di causalità tra i fatti e i danni lamentati, difetta il requisito dell’alea che costituisce elemento essenziale del contratto ai sensi dell’art. 1895 cod. civ.; la polizza non può pertanto dirsi efficace né validamente operante tra le parti, risultando irrilevante la sua eventuale portata retroattiva. Il condebitore solidale, ex contractu o ex delicto, che paghi al creditore una somma maggiore rispetto alla parte incombentegli ai sensi degli artt. 1299 e 2055 cod. civ. ha diritto di regresso anche se non ha corrisposto l’intero, perché la ratio della norma è il depauperamento del suo patrimonio oltre il dovuto e il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori; il regresso non presuppone la preventiva pronuncia del giudice civile sul quantum, mentre l’art. 2055, ultimo comma, cod. civ. pone la presunzione di eguale entità delle quote dei coobbligati.
Il Fatto
Gli eredi di un soggetto deceduto, condannato in sede penale al pagamento di una quota della provvisionale liquidata in favore delle parti civili, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina che aveva confermato la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva riconosciuto il diritto di regresso dell’assessorato regionale, che aveva integralmente pagato la provvisionale, nei confronti del de cuius.
La questione centrale riguardava l’estensione della copertura assicurativa stipulata dalla Regione siciliana e la possibilità per l’ente di avvalersi della polizza per ripetere l’importo pagato nei confronti della compagnia assicurativa. I ricorrenti lamentavano l’omesso esame del fatto decisivo dell’accertamento di validità della copertura e la violazione dell’art. 2055 cod. civ., perché l’azione di regresso sarebbe stata esperibile solo dopo la pronuncia del giudice civile sul quantum e sulle quote.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo respingendolo nel merito. I ricorrenti avevano valorizzato la clausola che configura la polizza come claims made e la sua portata retroattiva, ma la Corte d’appello aveva già accertato che, al momento della stipula, la Regione e gli assicurati conoscevano i danni, essendo a conoscenza degli esiti dei procedimenti che avevano accertato le loro responsabilità penali.
La Suprema Corte qualifica decisivo il rilievo dell’inesistenza del rischio al momento della stipula. L’art. 1895 cod. civ. sancisce l’invalidità del contratto quando il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione, e la Corte richiama sul punto Cass. n. 14410 del 2011, Sez. Un. n. 9140 del 2016 e Cass. n. 11905 del 2020. La portata retroattiva della polizza non vale dunque a recuperare un rischio già esaurito.
Quanto alla censura sulla possibilità dell’assessorato di far valere la polizza, la Corte la ritiene assorbita e, in ogni caso, manifestamente infondata, perché il rilievo dell’assenza del rischio al momento della stipula è dirimente e ha assorbito ogni questione sollevata in appello sull’utilizzabilità della copertura.
Il secondo motivo è respinto richiamando la giurisprudenza consolidata: Cass. n. 884 del 1998, Cass. n. 18406 del 2009 e Cass. n. 21197 del 2018. La provvisionale emessa dal giudice penale costituisce pronuncia di condanna provvisoriamente esecutiva e titolo per l’esecuzione forzata anche solo in base al dispositivo, come affermato in Cass. n. 6022 del 2017. L’art. 2055, ultimo comma, cod. civ. fonda la presunzione di eguale entità delle quote, e l’assessorato aveva agito in regresso proprio per quote uguali.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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