Doppia conforme e interpretazione del decreto assessoriale sulle rette (Cass. civ. Sez. I n. 23067 del 11.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduca l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. non può veicolare una censura di mera erronea interpretazione del contenuto di un decreto assessoriale, trattandosi pur sempre di un errore di sussunzione giuridica e non di un fatto storico non esaminato. La difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove rispetto a quello preteso dalla parte non integra il vizio, spettando al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere tra le risultanze istruttorie. Alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico, formale e della correttezza giuridica, l’esame compiuto dal giudice del merito.
Il Fatto
Una associazione onlus ha ottenuto un decreto ingiuntivo per crediti derivanti dall’integrazione delle rette mensili relative a prestazioni in regime di internato e semi-internato in favore di assistiti in condizioni gravi. La azienda sanitaria provinciale debitrice ha proposto opposizione, respinta, e poi appello, anch’esso respinto.
La Corte d’appello ha ritenuto che il rapporto fosse regolato non solo dalla convenzione, ma anche dal decreto assessoriale regionale, che secondo il giudice di secondo grado dà per accertato il numero di soggetti gravi superiore al 50% dei posti convenzionati e incrementa la retta base nella misura del 30%. Avverso tale sentenza la azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e l’errata interpretazione delle convenzioni e dei decreti assessoriali, sostenendo che il diritto alla maggiorazione non fosse automatico ma subordinato a una serie di condizioni e che non fosse provata la presenza di assistiti gravi oltre la soglia.
Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti decisivi, assumendo che il decreto assessoriale non imporrebbe di corrispondere a priori la maggiorazione, ma autorizzerebbe soltanto a pagare l’incremento per gli eventuali aumenti di personale, da dimostrare.
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, rilevandone l’inammissibilità. Le censure, collegate, fanno valere entrambe l’erronea interpretazione del decreto assessoriale sotto profili diversi. Quanto al vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., l’inammissibilità si apprezza in primo luogo per la presenza di una cd. doppia conforme, richiamando sul punto Cass. n. 5947 del 28/02/2023.
In ogni caso, non viene dedotto un fatto storico che il giudice di merito avrebbe omesso di esaminare, bensì ancora un errore interpretativo del contenuto del decreto. La censura non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice del merito individuare le fonti del convincimento, valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere tra le risultanze istruttorie: la Corte richiama Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014 e Cass. n. 30878 del 2023.
Nel merito delle doglianze, le censure non si confrontano adeguatamente con la ragione decisoria, perché la Corte d’appello ha spiegato per quale ragione la parola “eventuali” contenuta nel decreto non fosse decisiva nel caso concreto. Il giudice di merito ha dato atto che la convenzione integrata dal decreto prevede che i corrispettivi siano erogati al ricorso di determinate condizioni, tutte ritenute non contestate, senza che sia richiesto alcun ulteriore accertamento, e la ricorrente non ha specificato come la struttura avrebbe dovuto certificare i maggiori oneri.
Ne è conseguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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