Distanze tra costruzioni: rileva la destinazione a via o piazza (Cass. civ. Sez. II n. 337 del 05.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il fatto impeditivo del diritto alla distanza fra costruzioni, a norma dell’art. 879, comma 2, cod. civ., è l’esistenza di una piazza o di una via pubblica, la cui prova spetta a chi costruisce senza osservare la distanza. Per aversi piazza o via pubblica non è sufficiente che lo spazio interposto soddisfi l’esigenza del pubblico transito; occorre che appartenga a un ente territoriale autarchico e che questi lo abbia destinato, con manifestazione espressa o tacita, al pubblico servizio. La nozione di fondi finitimi di cui all’art. 873 cod. civ. comprende i fondi vicini, non necessariamente confinanti. Il giudice di rinvio, investito del riesame di questioni dichiarate assorbite dalla sentenza di cassazione, non può rimettere in discussione i principi e le ragioni su cui si fonda la declaratoria di assorbimento.
Il Fatto
I ricorrenti erano stati condannati in primo grado a demolire una scalinata esterna realizzata in violazione delle distanze legali dal confine e tra fabbricati, come integrate dagli strumenti urbanistici comunali. La Corte d’appello di Bari, in primo grado di appello, aveva rigettato il gravame; la sentenza era stata cassata con rinvio, per avere i giudici escluso l’ammissibilità dell’allegazione, proposta in appello, relativa al sopravvenuto regime giuridico dello spazio interposto tra i due fabbricati, conseguente a una convenzione stipulata con il Comune.
La Corte di cassazione aveva rimesso al giudice di rinvio di valutare se fosse effettivamente avvenuta la cessione di proprietà in favore dell’ente pubblico e se essa comportasse l’inapplicabilità della normativa sulle distanze, in applicazione del regime più favorevole di cui all’art. 879 cod. civ. Il giudice di rinvio, pur accertata la cessione dell’area interposta al Comune, aveva dato risposta negativa al quesito. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza per violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. e dell’art. 879, comma 2, cod. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi di ricorso, connessi, e li dichiara non fondati. Il primo investe la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. e la pretesa inosservanza del principio di diritto dettato dalla pronuncia rescindente; il secondo denuncia l’erronea applicazione dell’art. 879, comma 2, cod. civ. e dell’art. 4, lett. g), legge n. 847 del 1964.
Sul primo profilo, la Corte rileva che la sentenza rescindente aveva accolto il ricorso per error in procedendo — falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. — escludendo che l’allegazione in appello fosse inammissibile per novità, ma aveva comunque disposto il rinvio perché necessari ulteriori accertamenti di fatto. La potestas iudicandi del giudice di rinvio comprendeva dunque la valutazione dei fatti già acquisiti e di quelli consentiti dalle direttive impartite, nel rispetto delle preclusioni pregresse. La statuizione finale dei giudici di rinvio è pertanto rispettosa dei limiti posti dalla pronuncia rescindente.
La Corte corregge, invece, l’affermazione della Corte di Bari secondo cui le questioni non oggetto di censura sarebbero coperte dal giudicato implicito. Il giudice di rinvio, nel riesaminare le questioni dichiarate assorbite, non può porre in discussione i principi e le ragioni su cui si fonda la declaratoria, ma è obbligato a pronunciare su di esse solo se espressamente riproposte, restando altrimenti coperte da giudicato. Nel caso di specie, tale parte della sentenza non risulta specificamente impugnata.
Nel merito, la Corte ribadisce che alcuna decisività hanno la destinazione dell’area a verde pubblico e parcheggi e il suo successivo acquisto in proprietà da parte del Comune. Il fatto impeditivo del diritto alla distanza è l’esistenza di una piazza o via pubblica, la cui prova spetta a chi costruisce senza rispettare la distanza. Non basta uno spazio che soddisfi il pubblico transito: occorre l’appartenenza a un ente territoriale autarchico e la destinazione — espressa o tacita — al pubblico servizio. Neppure rileva una striscia di terreno di larghezza inferiore a quella legale appartenente alla pubblica amministrazione ma non destinata a piazza o via pubblica, dovendosi intendere i fondi finitimi come fondi vicini, non necessariamente confinanti.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione e con distrazione in favore del difensore del controricorrente; la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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