Deposito di copie analogiche dell’appello notificato via PEC: nullità sanabile, non improcedibilità (Cass. civ. Sez. III n. 23109 del 12.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La tempestiva costituzione dell’appellante, che depositi copia cartacea dell’atto di appello notificato a mezzo PEC, della relata e delle ricevute di consegna, anziché i relativi originali o duplicati informatici, non determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348, primo comma, cod. proc. civ., ma una nullità per vizio di forma, sanabile con il raggiungimento dello scopo dell’atto. La sanzione dell’improcedibilità è collegata all’inosservanza del termine di costituzione, non alla mera inosservanza delle forme. Il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell’originale dell’atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità. Gli artt. 24 e 111 Cost., l’art. 47 della Carta di Nizza e l’art. 6 CEDU impongono di evitare eccessi di formalismo che comprimano il diritto di accesso a un tribunale.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio la società assicurativa, quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendo il risarcimento dei danni riportati in un sinistro stradale in cui, mentre conduceva il motociclo, era stato urtato da un’autovettura datasi alla fuga. Il Tribunale di Torre Annunziata aveva rigettato la domanda.
Proposto appello, la Corte d’appello di Napoli lo aveva dichiarato improcedibile: l’appellante si era costituito telematicamente depositando le copie per immagine in formato pdf delle copie cartacee dell’atto, della relata e delle ricevute PEC, senza i duplicati informatici, prodotti solo in prossimità dell’udienza di precisazione delle conclusioni. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 347, 348, 350 e 165 cod. proc. civ. e dei principi costituzionali e convenzionali in materia di difesa. Sostiene che il deposito tardivo dei documenti attestanti la data di notificazione dell’appello escludeva l’improcedibilità, poiché l’art. 348, primo comma, cod. proc. civ. circoscrive la sanzione all’ipotesi di mancata costituzione nei termini.
La Suprema Corte accoglie il ricorso e si discosta dalla statuizione della Corte partenopea. Richiamando un orientamento reiterato (Cass. n. 33601/2022; Cass. n. 9269/2023; Cass. n. 17711/2023; Cass. n. 7314 del 2024; Cass. n. 27677 del 2024; Cass. n. 5308/2025; Cass. n. 5607/2025), afferma che la tempestiva costituzione dell’appellante con copia cartacea dell’atto notificato via PEC, della relata e delle ricevute di consegna integra una nullità per vizio di forma, sanabile con il raggiungimento dello scopo, e non l’improcedibilità del gravame.
Il principio ha un duplice fondamento. Sul piano dommatico-categoriale, la nullità degli atti è generalmente sanabile per convalidazione oggettiva o raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., mentre l’improcedibilità delle impugnazioni è collegata all’inosservanza del termine di costituzione e non alla mera inosservanza delle forme, come già affermato da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016. Sul piano sistematico-costituzionale, il principio riflette le esigenze di massima espansione del diritto di difesa e di effettività della tutela giurisdizionale, in sintonia con gli artt. 24 e 111 Cost., l’art. 47 della Carta di Nizza, l’art. 19 del Trattato sull’Unione europea e l’art. 6 CEDU, come riconosciuto da Cass., Sez. Un., nn. 2075 e 2077 del 2024.
La Corte richiama la giurisprudenza europea che impone di evitare eccessi di formalismo e restrizioni del diritto di accesso a un tribunale non ragionevoli e proporzionati (Corte EDU, 16 giugno 2015, Mazzoni c. Italia; Corte EDU, 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia; Corte EDU, 28 ottobre 2021, Succi c. Italia; Corte EDU, 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia), valorizzando il principio di strumentalità delle forme.
Nel caso concreto, la costituzione dell’appellante risulta tempestiva rispetto alla notificazione dell’impugnazione e la società appellata si era costituita senza sollevare eccezioni sulla notifica. Il ricorso è dunque accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per la delibazione nel merito del gravame, con pronuncia anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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