Ricorso inammissibile per esposizione dei fatti di causa carente (Cass. civ. Sez. III n. 9160 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene l’esposizione chiara ed esauriente, ancorché non analitica, dei fatti di causa, delle reciproche pretese delle parti, delle eccezioni e difese, dello svolgimento della vicenda processuale e delle argomentazioni essenziali su cui si fondano le sentenze di merito. Il requisito dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. è funzionale a garantire alla Corte di legittimità una cognizione completa del fatto sostanziale e processuale senza ricorrere ad altre fonti o atti, compresa la stessa sentenza impugnata. Parimenti inammissibili sono le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito quando il ricorrente si limiti a richiamarli senza riprodurli nelle parti rilevanti o senza indicarne la collocazione nel fascicolo, rendendo impossibile l’esame del vizio denunciato ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. Il preliminare rilievo di inammissibilità del ricorso principale assorbe il ricorso incidentale condizionato.

Il Fatto

Una società fornitrice di prodotti petroliferi aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo pattuito a fronte della fornitura. La società debitrice propose opposizione e il Tribunale accolse l’opposizione. Il gravame del fornitore fu rigettato dalla Corte d’appello con sentenza n. 869/2021, pubblicata il 26 aprile 2021.

Avverso tale decisione la società fornitrice propone ricorso per cassazione con un unico motivo, incentrato sull’errata applicazione dell’art. 17 d.l. n. 1/2012, convertito con modifiche nella legge n. 27/2012, e sulla violazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. La controricorrente resiste e propone ricorso incidentale condizionato. Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale per difetto del requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Nella sezione dedicata al fatto il ricorrente si limita a una sintetica descrizione dalla quale non è possibile evincere né la causa petendi né il petitum, non risultando così rispettata la prescrizione normativa.

Il Collegio ricostruisce l’esatto contenuto dell’onere: il ricorso deve esporre, sia pure non analiticamente, le reciproche pretese con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto, le eccezioni e le difese di ciascuna parte, lo svolgersi della vicenda processuale e le argomentazioni essenziali su cui si fondano le sentenze dei singoli gradi. A sostegno richiama Cass., sez. 6-3, n. 1926 del 2015, Cass., sez. 6-3, n. 13312 del 2018, Cass., sez. 1, n. 24432 del 2020, Cass., sez. U, n. 30754 del 2018 e Cass., sez. 3, n. 21396 del 2018.

La funzione del requisito è garantire alla Corte una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale e di quello processuale, senza necessità di attingere ad altre fonti o atti, compresa la sentenza impugnata. Nel caso concreto, neppure integrando il fatto con il motivo di ricorso — operazione pure talvolta ammessa (Cass., sez. 3, n. 17036 del 2018) — è possibile comprendere la vicenda processuale, perché il motivo si risolve in una commistione di elementi di fatto, riscontri istruttori, rimandi a documenti e stralci della motivazione di primo grado.

La Corte valorizza inoltre la lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell’art. 366 cod. proc. civ., richiamando Corte E.D.U. 28 ottobre 2021, Succi e altri c. Italia: il giudice di legittimità deve poter comprendere l’oggetto della controversia e il contenuto delle critiche, con sintesi idonea a elidere dubbi di comprensione e con menzione degli atti e della loro collocazione nel fascicolo.

Autonomo profilo di inammissibilità riguarda l’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis. Il ricorrente richiama il contratto, il registro U.T.F., il registro delle forniture, la relazione tecnica di parte e altri documenti, ma omette di riprodurne, almeno nelle parti rilevanti, il contenuto, così impedendo alla Corte di valutare il vizio denunciato, secondo il principio di Cass., sez. U, n. 34469 del 2019. L’inammissibilità del ricorso principale assorbe il ricorso incidentale condizionato. La ricorrente principale è condannata alle spese di legittimità, liquidate in euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15 per cento ed esborsi di euro 200,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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