Sanzioni tributarie dovute dall’amministratore di fatto della società cartiera (Cass. civ. Sez. V n. 23159 del 12.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative tributarie, l’art. 7 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ne prevede l’esclusiva riferibilità alla persona giuridica, non opera quando la persona fisica che ha agito per conto della società è al contempo trasgressore e contribuente e la società sia una mera fictio creata nel suo esclusivo interesse. In tale ipotesi le sanzioni possono essere irrogate senza alcun limite nei confronti dell’amministratore di fatto che ha beneficiato materialmente delle violazioni tributarie contestate. La regola presuppone, infatti, una dicotomia tra beneficiario degli effetti della violazione e destinatario della sanzione: quando i due soggetti coincidono, quel limite di operatività viene meno.

Il Fatto

La società, coinvolta in una frode carosello realizzata mediante operazioni simulate di importazione di merce, era stata qualificata come società cartiera. Il contribuente è stato ritenuto amministratore di fatto della compagine e destinatario dell’atto di contestazione e irrogazione delle sanzioni per l’anno d’imposta 2010.

Il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello, richiamando per relationem il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza e le dichiarazioni raccolte nell’ambito dell’indagine penale. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi; l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto la nozione di amministratore di fatto: colui che, privo dell’investitura formale, si inserisce nella gestione della società impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, con caratteri di sistematicità e completezza, e non con atti eterogenei e occasionali.

Su questa base esamina il primo motivo, che invocava l’art. 7 d.l. n. 269 del 2003 per escludere ogni responsabilità sanzionatoria degli amministratori. La Corte richiama l’orientamento secondo cui l’amministratore di fatto risponde direttamente delle violazioni contestate o delle sanzioni irrogate prima dell’entrata in vigore del decreto. Rileva però che tale regola incontra un limite quando, per effetto dell’artificiosa costituzione della società ai fini illeciti, la persona fisica che ha agito per conto di essa diviene trasgressore e contribuente.

Il collegio valorizza il riallineamento operato dalla normativa tra soggetto che beneficia dei vantaggi economici della violazione e soggetto destinatario della sanzione. Se l’ingerenza gestoria si concentra in capo a chi effettivamente beneficia dei vantaggi fiscali ed economici, si fuoriesce dalla dicotomia soggettiva presupposta dalla norma. Ne segue che, in presenza di una società cartiera costituita al solo scopo di evadere, la società è mero schermo e le sanzioni vanno riferite direttamente all’amministratore di fatto che ha beneficiato della frode.

Gli altri motivi non superano il vaglio di legittimità. Il difetto di motivazione dell’atto impositivo è escluso: l’art. 42, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 esige l’indicazione di fatti astrattamente giustificativi della pretesa, essendo sufficiente il rinvio per relationem al processo verbale regolarmente notificato. Quanto alla motivazione della sentenza, il sindacato è limitato al minimo costituzionale: la motivazione può essere insufficiente senza perciò essere apparente.

Le censure sul ragionamento presuntivo sono inammissibili, perché veicolano una richiesta di rivalutazione delle prove; il fatto noto accertato in via presuntiva può fondare una ulteriore presunzione, non esistendo il divieto di presunzioni di secondo grado. Il motivo sul ne bis in idem convenzionale difetta di specificità, non essendo precisati imputazioni ed esito del procedimento penale. Quanto allo ius superveniens in materia sanzionatoria, la mera deduzione di una disciplina più favorevole non impone la cassazione con rinvio. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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