Trasferte e contributi: onere probatorio sul datore per l’esclusione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23356 del 16.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi previdenziali, l’istituto previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro. Spetta invece al datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione della imponibilità previste dall’art. 51, comma 2, d.P.R. n. 917/1986. Con specifico riguardo alle somme imputate a titolo di trasferta, l’Inps deve dimostrare l’ammontare complessivo delle somme corrisposte in costanza di rapporto; il datore deve provare l’ammontare sottratto alla regola generale, dimostrando le trasferte effettuate e i rimborsi e le indennità erogate per ciascun giorno. Il requisito dello spostamento temporaneo tipico della trasferta ex art. 51, comma 6, d.P.R. n. 917/1986 non è in re ipsa, poiché i lavoratori potrebbero essere stati dislocati in modo continuativo presso gli stessi esercizi.
Il Fatto
La controversia origina da un verbale di accertamento dell’Inps relativo a omessa contribuzione su somme corrisposte a titolo di trasferta ai dipendenti di una società cooperativa. I lavoratori interessati appartenevano a due categorie: addetti alla lavorazione del pesce e addetti alla manutenzione e pulizia di diversi supermercati.
La cooperativa proponeva opposizione all’intimazione di pagamento e al successivo decreto ingiuntivo. Il giudice di primo grado accoglieva solo parzialmente le opposizioni; la Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia, ritenendo che per nessuna delle due tipologie di lavoratori sussistessero i requisiti di esclusione previsti dall’art. 51, commi 5 e 6, d.P.R. n. 917/1986. Avverso tale sentenza la cooperativa ricorreva per due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/1986, per non essere stata applicata la norma agli addetti alla lavorazione del pesce. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile: la doglianza, pur rubricata come violazione di legge, contestava nella sostanza l’accertamento in fatto, ovvero che il luogo di assunzione risultava in concreto presso la sede originaria e che si era realizzato un trasferimento duraturo presso un diverso stabilimento. Trattandosi di sentenza c.d. doppia conforme, le circostanze di fatto non sono deducibili in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità della censura ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (art. 360, comma 4, cod. proc. civ.).
Con il secondo motivo la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 7-quinquies, comma 1, d.l. n. 193/2016, conv. con modif. in legge n. 225/2016, per non essere stati riconosciuti i presupposti del trasfertismo ex art. 51, comma 6, d.P.R. n. 917/1986 ai lavoratori addetti alla pulizia e manutenzione. La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Per vari lavoratori il contratto indicava la sede lavorativa, e su tale punto il motivo non proponeva alcuna censura. Per gli altri, le allegazioni della cooperativa erano generiche e non consentivano di ritenere lo svolgimento di attività sempre in luoghi variabili e diversi, non potendo escludersi l’adibizione continuativa al medesimo esercizio.
La Corte ha ricostruito il riparto dell’onere probatorio. L’ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto somme in dipendenza del rapporto; è onere del datore provare una delle cause di esclusione di cui all’art. 51, comma 2, d.P.R. n. 917/1986, richiamando il proprio consolidato orientamento. Con riguardo al comma 5, l’Inps deve dimostrare l’ammontare complessivo delle somme corrisposte; il datore deve provare l’ammontare sottratto alla regola generale, dimostrando le trasferte effettuate e i rimborsi e le indennità erogate per ciascun giorno.
Era dunque onere della cooperativa dimostrare che i lavoratori venivano adibiti a lavorazioni in esercizi sempre variabili e diversi; l’allegazione generica ha impedito di provare tale requisito. La sentenza impugnata non è incorsa in alcuna violazione di legge nell’escludere che il requisito dello spostamento temporaneo della trasferta fosse in re ipsa. Il ricorso è stato respinto, senza statuizione sulle spese non avendo l’Inps svolto attività difensiva.
Nota della Redazione
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