Pignoramento art 72 bis e impignorabilità crediti pensionistici spettano al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Un. n. 23355 del 16.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva di crediti tributari, spetta al giudice ordinario la giurisdizione sull’opposizione all’esecuzione con cui l’esecutato contesti la possibilità stessa di ricorrere al pignoramento presso terzi nelle forme speciali dell’art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973, deducendo l’impignorabilità di crediti pensionistici. La linea di confine con la giurisdizione tributaria va individuata nella notifica della cartella di pagamento: rientrano nel giudice tributario le questioni sui fatti incidenti sulla pretesa impositiva verificatisi fino a quel momento, mentre appartengono al giudice ordinario le contestazioni sulla legittimità formale dell’atto esecutivo e sui fatti modificativi o estintivi della pretesa successivi alla notifica. In presenza di domande legate da nesso di subordinazione, la giurisdizione va valutata con riferimento alla domanda proposta in via pregiudiziale.
Il Fatto
Un concessionario della riscossione, per conto di un Comune, eseguiva un pignoramento presso terzi nelle forme speciali dell’art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973 per il recupero di un credito ICI relativo alle annualità 2003 e 2004. L’aggressione colpiva il credito che il presunto debitore vantava presso un istituto di credito, sul quale erano accreditati i ratei di pensione corrisposti dall’INPS. La banca versava l’importo richiesto dal concessionario.
Il debitore proponeva opposizione all’esecuzione dinanzi al Tribunale, che declinava la propria giurisdizione in favore del giudice tributario. Riassunto il giudizio davanti alla Commissione tributaria provinciale, questa sollevava d’ufficio regolamento di giurisdizione. Nessuna parte depositava difese; il Procuratore Generale chiedeva dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite ricostruiscono la natura del pignoramento speciale: una forma di esecuzione semplificata, interamente stragiudiziale, che non contempla l’intervento del giudice dell’esecuzione quando il terzo adempia al comando, con effetto satisfattivo immediato del credito. L’intervento del giudice resta peraltro possibile quando siano proposte opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi, ed è in questo alveo che va individuato il plesso giurisdizionale competente.
La Corte richiama il principio consolidato sul riparto di giurisdizione: alla giurisdizione tributaria spettano le questioni con cui si reagisce all’atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa impositiva verificatisi fino alla notifica della cartella, mentre alla giurisdizione ordinaria appartengono le questioni sulla legittimità formale dell’atto esecutivo e quelle sui fatti che incidono sulla pretesa sostanziale in momenti successivi a quella notifica.
Quanto alle domande cumulate, la Corte ribadisce che, in presenza di un nesso di subordinazione, il giudice valuta la giurisdizione con riferimento alla domanda proposta in via pregiudiziale, e che il conflitto va risolto rimettendo le parti innanzi al giudice munito di giurisdizione sulla domanda principale, con declaratoria eventualmente diversa, ma solo condizionata, sulla domanda subordinata.
Nel caso concreto, tre le censure: l’illegittimo ricorso alla forma esecutiva speciale rispetto a crediti pensionistici; l’impignorabilità delle somme oltre i limiti dell’art. 545 c.p.c.; la prescrizione del credito ICI. Le Sezioni Unite qualificano la prima come pregiudiziale e la ricondungono al giudice ordinario, non coinvolgendo alcun profilo fiscale.
Anche la seconda e la terza doglianza restano nel perimetro del giudice ordinario: l’esecutato aveva dedotto la prescrizione quinquennale senza contestare vizi di notifica di cartelle o atti impositivi, così sottraendo la controversia alla giurisdizione tributaria. Il regolamento è accolto e la giurisdizione è dichiarata del giudice ordinario, dinanzi al quale il processo va riassunto. L’assenza delle parti dispensa dalla regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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