Rottamazione quater e sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23354 del 16.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’adesione del contribuente alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e rende inammissibile il ricorso per cassazione dell’ente previdenziale. Nel giudizio di legittimità non si configura l’estinzione ex art. 391 cod. proc. civ. ove risulti, al momento della decisione, che il debitore non abbia provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato. La carenza di interesse prevale sulla diversa soluzione della cessazione della materia del contendere, restando escluso l’addebito del contributo unificato per inammissibilità sopravvenuta.

Il Fatto

La Corte d’appello di Messina, in parziale accoglimento del gravame dell’INPS, ha confermato l’annullamento dell’avviso di addebito emesso per omissione contributiva nella gestione commercianti. Il titolo derivava da un accertamento tributario impugnato davanti alla Commissione Tributaria competente e annullato per mancata astensione dell’Istituto dall’iscrizione a ruolo in pendenza dell’impugnazione.

La Corte territoriale ha inoltre dichiarato inammissibile l’appello della società di cartolarizzazione per difetto di legittimazione passiva, stante l’epoca dei crediti non ceduti, e il proprio difetto di giurisdizione sull’accertamento del credito da superamento dei limiti reddituali. L’INPS ricorre per cassazione con tre motivi; il contribuente resiste e, in prossimità dell’udienza, documenta l’adesione alla rottamazione quater con inizio del pagamento rateale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto i tre motivi del ricorrente, ma li supera nella soluzione del ricorso per la rilevanza decisoria di quanto rappresentato dal contribuente. Questi ha documentato di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 236, legge n. 197/2022, con presa in carico dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e avvio del pagamento delle rate.

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, implicante impegno a rinunciare al giudizio, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto ex art. 391 cod. proc. civ., ovvero per cessazione della materia del contendere ove risulti l’integrale pagamento del debito rateizzato, come affermato da Cass. n. 24083 del 2018.

Tale ultima soluzione non è però praticabile nel caso di specie. Il secondo periodo del comma 236 subordina l’estinzione del giudizio all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati; dalla comunicazione dell’Agenzia emerge invece che il debito sarà estinto solo nel 2027.

La Corte aderisce allora all’orientamento di ord. n. 32688/2024: non essendo compatibile con il giudizio di cassazione la sospensione dei processi prevista dalla norma, l’avvenuta adesione alla definizione con impegno a rinunciare al giudizio determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso. Nello stesso senso richiama Cass. Sez. Un. n. 28182 del 2020 e, con specifico riguardo alla normativa in esame, Cass. nn. 15722 e 34822 del 2023, oltre a ord. 14581/2025.

Quanto alle spese, la Corte le compensa in ragione della sopravvenienza normativa e dell’esito maturato in corso di causa. Esclude infine l’applicabilità del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché il meccanismo sanzionatorio non opera nelle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, come chiarito da Cass. Sez. Un. n. 28182 del 2020.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *