Responsabilità del custode e onere della prova nel danno da cose (Cass. civ. Sez. III n. 33432 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità prevista dall’art. 2051 cod. civ. presuppone che il danno sia provocato dalla cosa custodita, non già che esso derivi dall’inadempimento del dovere di custodia. Ove il danneggiato agisca ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., per l’insussistenza di un rapporto contrattuale con il custode, grava integralmente su di lui la prova della condotta colposa o dolosa del danneggiante e del nesso causale con il pregiudizio. La censura che miri a una rivalutazione delle risultanze istruttorie è inammissibile in sede di legittimità, non potendo il giudice di cassazione sindacare il prudente apprezzamento delle prove operato dal giudice di merito.

Il Fatto

La ricorrente, una società titolare di merce importata dalla Cina, aveva affidato a uno spedizioniere l’incarico di curare il trasporto di due container. Durante le operazioni di scarico e stoccaggio presso l’area portuale, curate dalla società terminalista, i container cadevano al suolo cagionando danni alla merce, quantificati in sede di accertamento tecnico preventivo.

Convenuta in giudizio la società portuale, il Tribunale rigettava la domanda per difetto di responsabilità. La Corte d’appello confermava, qualificando la pretesa come responsabilità extracontrattuale e rilevando che la caduta era riconducibile a un forte vento. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, contestando la qualificazione giuridica della fattispecie e il riparto dell’onere probatorio.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la scelta della Corte di merito di ricondurre la vicenda all’art. 2043 cod. civ. anziché all’art. 2051 cod. civ., con il conseguente diverso riparto dell’onere probatorio. La Corte lo ha dichiarato inammissibile per plurime ragioni.

Anzitutto, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., il ricorso è lacunoso: si limita a trascrivere le conclusioni dell’atto introduttivo senza indicare i fatti costitutivi della relazione custodiale, così impedendo l’esame della censura. In secondo luogo, la ricorrente sembra operare un travisamento della norma, invocando la responsabilità per danni cagionati alle cose in custodia, anziché per danni da queste provocati.

Escluso ogni rapporto contrattuale con la società portuale, il motivo si rivela manifestamente infondato: anche ammesso che la società fosse onerata di custodire i container, il danno non è derivato dalla cosa custodita, ma sarebbe scaturito dall’inadempimento del dovere di custodia. In ogni caso, la Corte di merito ha accertato che la caduta si verificò a causa di un forte vento, circostanza che già integra il caso fortuito esimente.

Il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. La Corte, richiamando Sezioni Unite n. 20867 del 2020, ha ricordato che la doglianza ex art. 115 cod. proc. civ. è ammissibile solo se si denunci che il giudice ha posto a fondamento prove non introdotte dalle parti, mentre è inammissibile quella che contesta la maggiore forza di convincimento attribuita ad alcune prove. Quanto all’art. 116, la censura è proponibile solo ove si alleghi che il giudice non abbia operato secondo il prudente apprezzamento.

Nel merito, la denunciata inversione dell’onere probatorio non sussiste: essendo la pretesa inquadrata nell’art. 2043 cod. civ., spetta integralmente al danneggiato dimostrare la condotta colposa e il nesso causale. La censura mirava, in realtà, a una rivalutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in Cassazione.

Il terzo motivo, relativo alla regolamentazione delle spese, è stato qualificato come un “non motivo”, criticando la sentenza non per l’applicazione del principio di soccombenza, ma per non aver accolto la pretesa risarcitoria. Il ricorso principale è stato quindi dichiarato inammissibile, con assorbimento di quello incidentale condizionato e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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