Cartella esattoriale per decadenza dalla rateizzazione, motivazione sufficiente (Cass. civ. Sez. V n. 25400 del 16.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione, la cartella di pagamento emessa per decadenza dal beneficio della rateizzazione è sorretta da motivazione sufficiente quando indichi la decadenza stessa e la ragione che l’ha determinata, ossia il mancato pagamento di una rata del piano. Il contribuente è così posto in condizione di conoscere le ragioni dell’iscrizione a ruolo definitivo dell’intera sanzione, con la conseguenza che l’atto riscossivo non è nullo per difetto di motivazione. Il vizio di motivazione è denunciabile in cassazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo quando l’anomalia si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, per mancanza assoluta di motivi o motivazione apparente, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.
Il Fatto
La società contribuente, dopo aver ricevuto la comunicazione di irregolarità, aveva adottato un piano di rateizzazione della sanzione IVA e aveva versato le rate a partire dall’ottobre 2010. Dal gennaio 2015 il versamento concordato non era più proseguito. L’Amministrazione finanziaria provvedeva quindi all’iscrizione a ruolo definitivo della sanzione e alla notifica della cartella di pagamento.
La società impugnava l’atto per difetto di motivazione e per mancanza dei presupposti della decadenza. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale riformava la decisione, ritenendo il contenuto dell’atto riscossivo vincolato e la società consapevole delle ragioni della notifica. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la società deduceva la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., 36 d.lgs. n. 546/92 e 111 Cost., censurando la motivazione come meramente apparente. La Corte ricorda che, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. operata dal d.l. n. 83/2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale.
È dunque denunciabile solo l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé. Il vizio deve risultare dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa od obiettivamente incomprensibile. Resta esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.
La Corte richiama Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014 e le pronunce conformi delle sezioni ordinarie, tra cui Cass. n. 7090/2022 e Cass. n. 6986/2023. Nel caso concreto, la motivazione della sentenza impugnata, letta nel suo complesso, individua i motivi di appello, dà conto delle difese della società e indica la ratio decidendi nella piena conoscenza, da parte del contribuente, delle ragioni di emissione della cartella, ossia la decadenza dal beneficio del termine per mancato pagamento di una rata.
Con il secondo motivo si deduceva la violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, per avere la cartella indicato l’omesso versamento della rata n. 20 e non della diciottesima. La censura è inammissibile e infondata: la sentenza ha dato conto della motivazione della decadenza in fase amministrativa e ha rigettato la difesa della società, sì che non vi è omessa pronuncia né omessa motivazione, essendo comunque accertato il mancato pagamento di una rata. Il ricorso è conclusivamente rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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