Nel processo tributario le eccezioni improprie restano deducibili in appello (Cass. civ. Sez. V n. 11933 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, posto dall’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, concerne le sole eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi di invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale. Non si estende alle eccezioni improprie né alle mere difese, cioè alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario. Ne consegue che la mancata pronuncia del giudice sull’eccezione di inammissibilità di un motivo di appello perché nuovo non è utilmente censurabile ai sensi degli artt. 360, primo comma, n. 4, e 112 cod. proc. civ., trattandosi di questione rilevabile d’ufficio che sfugge alla preclusione

Il Fatto

Il contribuente riceve due avvisi di accertamento ai fini IRPEF per gli anni d’imposta 2006 e 2007, con cui l’Agenzia delle Entrate ridetermina sinteticamente il reddito complessivo ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. n. 600 del 1973. La rettifica origina dal riscontro della sottoscrizione di un aumento di capitale sociale ritenuto indice di capacità contributiva.

Il contribuente impugna gli atti davanti alla C.t.p. di Roma, che accoglie i ricorsi riuniti e annulla gli avvisi. La C.t.r. del Lazio, in riforma, accoglie l’appello dell’Ufficio e condanna il contribuente alle spese. Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a otto motivi; l’Agenzia non deposita controricorso, limitandosi a una nota di costituzione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il primo, sesto e settimo motivo, incentrati sull’omesso accoglimento dell’eccezione di inammissibilità del gravame per genericità e introduzione di questioni nuove, nonché sulla dedotta decisione ultra petita dei giudici di seconde cure.

Richiamando Cass. Sez. 5 n. 22105 del 2017 e Cass. Sez. 6-5 n. 31224 del 2017, la Corte ricorda che il divieto di nuove eccezioni in appello investe le sole eccezioni in senso stretto e non le eccezioni improprie o le mere difese. Da tale insegnamento ricava il principio per cui la mancata pronuncia sull’eccezione di inammissibilità di un motivo di appello perché nuovo attiene a questione rilevabile d’ufficio, non censurabile ai sensi degli artt. 360, n. 4, e 112 cod. proc. civ., secondo Cass. ord. n. 5204 del 2023.

Esclusa l’inammissibilità del gravame, la Corte ritiene corretto l’operato della C.t.r. che ha deciso sulla cessione del diritto di riscatto e sui finanziamenti soci, nonché fondato l’accertamento su finanziamenti erogati in anni precedenti il 2010, senza con ciò decidere ultra petita e nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

I motivi terzo e quinto, relativi all’omessa valutazione di una prova decisiva, sono dichiarati inammissibili. La Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale, denunciabile solo in presenza di motivazione mancante, apparente o perplessa. Nel caso concreto la censura si risolve in una richiesta di rivalutazione delle risultanze processuali, preclusa in sede di legittimità, poiché la C.t.r. ha effettivamente esaminato il fatto controverso.

Il quarto e l’ottavo motivo sono infondati. La Corte richiama Cass. Sez. VI ord. n. 3885 del 2016: l’art. 22, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 contiene una disposizione transitoria che limita l’efficacia delle modifiche all’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 agli accertamenti per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto. La ripartizione della spesa dell’anno 2010, effettuata tanto nell’anno di sostenimento quanto nei quattro precedenti, è dunque legittima anche per gli anni d’imposta 2006 e 2007. Il ricorso è rigettato, con contributo unificato dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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