Correzione dell’errore materiale e revocazione non ampliano il giudicato (Cass. civ. Sez. I n. 24750 del 08.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di correzione dell’errore materiale ex art. 391-bis cod. proc. civ. consente di emendare solo gli errori che viziano il provvedimento come documento, e non come atto giurisdizionale. Ne resta esclusa ogni richiesta che, pur formalmente diretta alla correzione, tenda in realtà a modificare la ratio decidendi del provvedimento. La domanda alternativa di revocazione, proposta ai sensi dell’art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ., richiede un difensore munito di procura speciale, restando inutilizzabile quella rilasciata per il precedente ricorso per cassazione. In difetto, il ricorso è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso una ordinanza della Corte d’appello, che la Corte suprema aveva dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. per il mancato deposito della copia autentica del provvedimento impugnato, con condanna alle spese del giudizio di legittimità.

Con il ricorso in esame il ricorrente ha chiesto la correzione dell’errore materiale ex art. 391-bis cod. proc. civ. e, in via alternativa, la revocazione di quella ordinanza. Ha sostenuto che la Corte sarebbe incorsa in un errore di percezione dichiarando improcedibile il ricorso, senza avvedersi che il controricorrente non aveva disconosciuto la copia depositata. L’intimata è rimasta tale.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla distinzione tra errori emendabili con il procedimento di correzione materiale ed errori che attengono all’essenza dell’atto giurisdizionale. Il rimedio consente di eliminare solo i vizi che colpiscono il provvedimento come documento, cioè le incongruenze tra i concetti sottesi al contenuto e la loro materiale esteriorizzazione, rilevabili ictu oculi dalla semplice lettura.

Nel caso di specie la declaratoria di improcedibilità costituisce la ratio decidendi del provvedimento. La richiesta del ricorrente non mira a correggere il documento, ma a modificare la decisione contenuta nell’atto giurisdizionale. Essa esula dunque dal perimetro del procedimento di correzione e va dichiarata inammissibile.

Quanto alla domanda alternativa di revocazione, la Corte rileva che il giudizio tende a conseguire una nuova volontà del giudicante, introducendo una nuova fase processuale. Il ricorso ex art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ. richiama gli artt. 365 e seguenti cod. proc. civ., con la conseguenza che deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale.

La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inutilizzabile la procura speciale rilasciata per il precedente ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 700 del 16 gennaio 2006, n. 18343 del 16 settembre 2005, Sez. V n. 6198 del 22 marzo 2005 e n. 13083 del 17 giugno 2005, Sez. Lavoro n. 19228 del 7 settembre 2006 e n. 30 del 20 gennaio 1995).

Poiché il ricorrente ha utilizzato per il ricorso per revocazione la procura rilasciata per il ricorso avverso l’ordinanza della Corte d’appello, la Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla è dovuto per spese essendo rimasta intimata la controparte, con i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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