Cessazione materia del contendere solo con conclusioni congiunte di tutte le parti (Cass. civ. Sez. I n. 23484 del 18.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso, residuando al più un contrasto sulle spese, che il giudice risolve secondo il criterio della soccombenza virtuale. Se la sopravvenienza è allegata da una sola parte senza l’adesione dell’altra, l’apprezzamento della circostanza, previa sua dimostrazione, non può sfociare in una pronuncia di cessazione della materia del contendere. Il giudice deve piuttosto valutare se essa abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, con conseguente pronuncia dichiarativa del diritto e sopravvenuto difetto di interesse, ovvero se si sia sostanziato nel riconoscimento dell’infondatezza della pretesa, con decisione di merito e statuizione sulle spese secondo le regole ordinarie. La transazione parziale, che non abbraccia l’intero debito, non è invocabile dal condebitore solidale che non vi abbia aderito, e l’adesione della p.a. non può desumersi da fatti concludenti.

Il Fatto

Tre componenti di un collegio arbitrale chiesero al Presidente del Tribunale la liquidazione del compenso per l’attività svolta, conclusa con il deposito del lodo. Il Presidente determinò in € 173.291,37, oltre IVA e CPA, il compenso complessivamente spettante agli arbitri e in € 15.000,00 le spese di segreteria. Avverso tale provvedimento gli arbitri proposero reclamo dinanzi alla Corte d’appello.

Nel corso del giudizio di reclamo le parti private raggiunsero una transazione. La Corte territoriale, preso atto della transazione prodotta dal difensore di una di esse e della richiesta di declaratoria avanzata in tal senso, dichiarò la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio, compensando integralmente le spese dell’intero procedimento. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che non aveva sottoscritto l’accordo, ricorse per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto dichiarato inammissibile l’intervento spiegato dagli eredi di uno dei controricorrenti. Il successore a titolo universale di una parte già costituita deve documentare la propria qualità e partecipare l’atto alla controparte mediante notificazione, non bastando il deposito di memorie illustrative prive di carattere innovativo. Nella specie mancava sia la prova dell’adesione ereditaria, sia la notifica dell’atto.

Nel merito, i primi quattro motivi sono stati esaminati congiuntamente e accolti. La Corte ha richiamato il proprio costante orientamento: la cessazione della materia del contendere esige conclusioni congiunte di tutte le parti. Quando la sopravvenienza è prospettata da una sola parte, senza l’adesione delle altre, il giudice non può dichiarare l’estinzione, ma deve valutare l’incidenza del fatto sul diritto azionato.

Dal provvedimento impugnato emergeva che la declaratoria era stata adottata in assenza di conclusioni congiunte e, in particolare, senza l’adesione dell’Agenzia ricorrente. Il contegno dell’Avvocatura dello Stato, che si era limitata a non opporsi, non equivale ad adesione alla domanda di cessazione.

Prive di pregio sono state ritenute le difese fondate sull’art. 1304 c.c. La norma, nel consentire al condebitore solidale di avvalersi della transazione conclusa tra creditore e altro debitore, riguarda solo l’atto che abbia ad oggetto l’intero debito e non la transazione parziale, che scioglie la solidarietà passiva unicamente per chi vi aderisce. Né poteva configurarsi una tacita adesione dell’Agenzia: la volontà di obbligarsi della p.a. non si desume da atti o fatti concludenti e richiede la forma scritta a pena di nullità. Le stesse parti paciscenti, del resto, nello stesso testo negoziale avevano previsto l’impegno a fare quanto in proprio potere affinché l’Agenzia aderisse all’intesa.

La Corte ha quindi riconosciuto l’interesse ad agire della ricorrente, che, non avendo aderito alla transazione, conservava l’interesse a una definizione nel merito del reclamo, potenzialmente più favorevole. La Corte territoriale ha omesso ogni valutazione degli effetti della transazione sul giudizio, omissione non surrogabile dal richiamo a un successivo provvedimento reso in sede revocatoria, estraneo al merito. Il ricorso è stato accolto nei primi quattro motivi, assorbito il quinto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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