Occupazione d’urgenza: onere della prova a carico del proprietario (Cass. civ. Sez. I n. 21047 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di occupazione d’urgenza, la mera produzione del decreto di occupazione non è sufficiente a dimostrare l’effettiva perdita della disponibilità materiale dell’immobile, poiché l’emanazione del provvedimento non impedisce al proprietario di continuare a sfruttare il fondo. La prova dell’apprensione del possesso grava sul proprietario, che deve fornirla mediante lo stato di consistenza e il verbale d’immissione in possesso, la cui redazione in contraddittorio è formalità prescritta ad substantiam per la configurabilità dell’occupazione legittima. La produzione di tali atti comporta un’inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del beneficiario del provvedimento ablatorio la dimostrazione della mancata esecuzione. La loro mancanza non è surrogabile con prove testimoniali o presunzioni.

Il Fatto

Il proprietario di un fondo sito nel territorio di un Comune abruzzese convenne in giudizio l’ente locale per la determinazione dell’indennità di occupazione dell’immobile. L’occupazione era stata disposta con decreto del Commissario delegato per l’emergenza sismica del 6 aprile 2009, per la realizzazione di moduli abitativi e scolastici provvisori, ed era stata poi revocata con decreto sindacale, senza che alla revoca seguisse la riconsegna del terreno.

Il Comune resistette sostenendo che al decreto di occupazione non aveva fatto seguito l’immissione in possesso. La Corte d’appello rigettò la domanda, ritenendo non provata l’effettiva occupazione per mancata produzione del verbale d’immissione in possesso e dello stato di consistenza. Il proprietario ricorse per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha affrontato la questione della prova dell’occupazione nelle procedure di urgenza. Il ricorrente deducceva la violazione dell’art. 2700 cod. civ., dell’art. 2, comma sesto, del d.l. n. 39 del 2009, convertito dalla legge n. 77/2009, e dell’art. 54 del d.P.R. n. 327/2001, sostenendo che il verbale non è richiesto ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione alla stima e che la sua esistenza emergeva da una serie di elementi presuntivi.

Il motivo è stato dichiarato infondato. La Suprema Corte ha ribadito che la produzione del verbale non incide sull’ammissibilità in rito della domanda, per la quale basta la dimostrazione dell’avvenuta emissione del decreto di occupazione, ma condiziona l’accoglimento nel merito, costituendo prova della perdita effettiva del possesso. La Corte territoriale si è conformata al principio secondo cui l’emanazione del decreto non comporta l’abbandono del fondo da parte del proprietario, se non per sua scelta.

La redazione dello stato di consistenza e del verbale d’immissione in possesso, in contraddittorio con il proprietario, è una formalità prescritta ad substantiam ai fini della configurabilità dell’occupazione legittima. Essa fa presumere juris tantum l’effettivo impossessamento dell’immobile e la corrispondente perdita delle facoltà di godimento, con possibilità per il beneficiario di provare la conservazione del possesso da parte del titolare. La mancanza del verbale non è surrogabile mediante prova testimoniale, che va dichiarata inammissibile.

La Corte ha precisato che tali principi si applicano anche alle occupazioni disposte per l’attuazione del piano di interventi per la realizzazione di moduli abitativi destinati agli sfollati del sisma abruzzese. L’art. 2 del d.l. n. 39 del 2009, al comma sesto, prevedeva che il Commissario delegato provvedesse, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d’immissione in possesso, senza però esonerare da tali formalità.

Quanto alla procedura di somma urgenza del comma ottavo, che consentiva l’utilizzazione del bene in assenza del verbale, la Corte ha rilevato che nella specie non era stato dedotto che fosse stata seguita tale procedura, essendo il decreto di occupazione regolarmente emesso. Il ricorrente avrebbe potuto chiedere l’esibizione dei documenti ai sensi dell’art. 210 cod. proc. civ., mai avanzata, oppure ricorrere alla prova testimoniale ai sensi dell’art. 2725, secondo comma, cod. civ., previa allegazione della perdita del documento, neppure dedotta. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese processuali e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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