Ticket termale escluso dal tetto di spesa in assenza di previsione contrattuale (Cass. civ. Sez. I n. 12062 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzionamento, ai fini della determinazione del tetto massimo rimborsabile alla struttura accreditata, non può computarsi anche la somma posta a carico del privato fruitore, ove manchi una espressa previsione in tal senso nella convenzione. Il limite di spesa a carico del pubblico è naturalmente riferito all’esborso sostenuto dall’ente, né può desumersi, in assenza di previsione espressa, dal principio di efficienza della spesa pubblica, che attiene alla finanza pubblica e non alle spese sostenute dai privati. L’interpretazione del contratto costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione inadeguata.
Il Fatto
Una azienda sanitaria locale proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo con cui le era stato intimato il pagamento, in favore di una struttura termale accreditata, della somma di oltre trentaquattromila euro, a titolo di saldo delle prestazioni erogate in regime di convenzione per l’anno 2007, in forza di un contratto stipulato nell’aprile 2005.
Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’Appello confermava la decisione, escludendo i ticket pagati dagli utenti dal tetto della spesa sanitaria e richiamando una propria precedente pronuncia tra le stesse parti relativa alle annualità 2005 e 2006. L’azienda ricorreva per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La ricorrente deduceva la violazione delle norme sul convenzionamento sanitario e di quelle sull’interpretazione del contratto, sostenendo che il tetto di spesa riconosciuto alla struttura dovesse considerarsi comprensivo della quota ticket e che la diversa lettura attribuisse al ticket la natura di remunerazione aggiuntiva rispetto al budget contrattuale.
La Corte ha rigettato il ricorso, richiamando per relationem la motivazione della sentenza di secondo grado e valorizzando il principio già enunciato dalle Cass. n. 13779/2023 e Cass. n. 33043/2023, cui il Collegio ha inteso dare continuità. In tema di prestazioni sanitarie in regime di convenzionamento, ai fini del tetto massimo rimborsabile alla struttura, in difetto di espressa previsione nella convenzione, non può calcolarsi anche la somma a carico del privato, perché tale computo è contrario alla ratio del limite, che pone un tetto alla spesa pubblica e non a quella privata.
Il Collegio ha precisato che è necessaria una espressa previsione affinché una spesa sopportata da un privato venga decurtata da quella a carico dell’ente pubblico, poiché il limite di spesa pubblica si riferisce naturalmente all’esborso effettuato da quest’ultimo. Né la soluzione opposta può discendere dal principio di efficienza della spesa, che concerne la finanza pubblica e non le spese dei privati. Non è contrario a tale principio che la prestazione sia compensata in parte dal rimborso pubblico e in parte dal corrispettivo privato.
Nel caso concreto, la convenzione non conteneva alcun riferimento ai ticket ai fini del computo del tetto di spesa. Inoltre, l’interpretazione accolta era conforme alla condotta che le parti avevano concordemente adottato nelle annualità precedenti, costituente criterio ermeneutico della comune volontà ai sensi dell’art. 1362, secondo comma, cod. civ., trattandosi di accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito anche mediante il richiamo ai propri precedenti.
Quanto alle censure sulla violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, la Corte le ha ritenute generiche: erano indicate le norme asseritamente violate, ma non in qual modo il giudice del merito se ne fosse discostato. È orientamento costante che l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se non per violazione dei canoni legali o per motivazione inadeguata, con conseguente inammissibilità del motivo che si risolva nella proposta di una interpretazione diversa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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