Errata individuazione Ministero e sanatoria ex art 4 legge 260 1958 (Cass. civ. Sez. II n. 24278 del 31.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l’erronea individuazione del Ministero legittimato a resistere integra una mera irregolarità, sanabile nella fase di opposizione a cognizione piena mediante la rimessione in termini ex art. 4 legge n. 260/1958, norma applicabile anche quando l’errore riguardi distinte soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. La nullità o irregolarità della notificazione del decreto monitorio non ne determina l’inefficacia ai sensi dell’art. 644 cod. proc. civ., che resta confinata alla sola ipotesi di mancanza o inesistenza giuridica della notifica nel termine; la nullità rileva unicamente ai fini dell’opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ.
Il Fatto
La controricorrente aveva chiesto alla Corte d’Appello di Trieste un equo indennizzo per la durata non ragionevole del fallimento di una società, dichiarato nel 2008 e chiuso nel 2021. Il giudice delegato, con decreto monitorio, aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di 3.200,00 euro, sebbene la domanda fosse stata proposta nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il ricorso e il decreto erano stati notificati al MEF presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato.
Entrambi i Ministeri proposero opposizione: il MEF eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva; il Ministero della Giustizia dedusse l’illegittimità della rettifica d’ufficio e l’inefficacia del decreto per mancata notifica nel termine di trenta giorni ex art. 5, comma 2, legge n. 89/2001. La Corte triestina, applicando l’art. 4 legge n. 260/1958, concesse termine per la notificazione al Ministero della Giustizia e rigettò l’opposizione. I Ministeri ricorsero per cassazione con due motivi, deducendo violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e falsa applicazione delle norme sulla notifica del decreto.
La Motivazione della Corte
La Corte, esaminati congiuntamente i due motivi per la loro connessione logica, li dichiara infondati. Non sussiste violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.: il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice pronunci oltre i limiti della domanda e delle eccezioni, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio. Nel caso concreto l’opposizione era stata proposta da entrambi i Ministeri e la Corte territoriale, applicando il principio iura novit curia, ha rimesso in termini il Ministero pretermesso perché potesse difendersi nel merito.
Il Collegio richiama la ratio dell’art. 4 legge n. 260/1958, che agevola l’effettività della tutela giurisdizionale nei confronti della Pubblica Amministrazione senza eludere il contraddittorio: il reale destinatario degli effetti dell’atto notificato ad altro soggetto pubblico non vede stabilizzarsi automaticamente tali effetti in funzione della comune difesa. Richiama in termini la Cass. Sez. II n. 8049 del 21/03/2019, che aveva cassato con rinvio la decisione che non aveva disposto la rinnovazione della notifica al Ministero della Giustizia. La fase monitoria, del resto, si svolge inaudita altera parte.
La mancanza di titolarità passiva del rapporto sostanziale è correttamente qualificata come legitimatio ad causam, che attiene all’identificazione del soggetto pubblico obbligato e non al merito della lite, secondo la prospettazione dell’attore. Sul punto la Corte richiama Cass., Sez. Un., n. 8516 del 2012 e i precedenti Cass. n. 355 del 2008, Cass. n. 24049 del 2022 e Cass. n. 37659 del 2021. Si tratta dunque di irregolarità sanabile, che non riguarda la mancata instaurazione del rapporto processuale.
Quanto alla struttura del procedimento, l’opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma realizza una fase a contraddittorio pieno dello stesso procedimento: è in tale fase che va eseguita la sanatoria. La Corte conferma l’aderenza del richiamo a Cass. Sez. II n. 17150 del 2019, il cui principio si applica alla fase di opposizione, stante l’unitarietà del procedimento, a prescindere dalla sua articolazione in due fasi. Neppure può proporsi opposizione al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto per nullità della notificazione: l’inefficacia ex art. 644 cod. proc. civ. consegue solo alla mancanza o all’inesistenza giuridica della notifica, mentre la nullità rileva ai soli fini dell’opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. (Cass. n. 24223 del 2015, Cass. n. 12695 del 2017).
Il Collegio rigetta il ricorso e condanna le Amministrazioni ricorrenti alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, oltre alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., applicabili anche alla P.A. secondo Cass., Sez. Un., n. 27195/2023.
Nota della Redazione
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