Frode carosello e IVA: consapevolezza del cessionario e prova della buona fede (Cass. civ. Sez. V n. 7066 del 15.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, quando l’Amministrazione finanziaria contesta che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, essa ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non soltanto l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta. La prova di tale consapevolezza esige che l’Amministrazione dimostri che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza rapportata alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale. Su tali basi incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito senza consapevolezza e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, non assumendo rilievo né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci.

Il Fatto

Una società contribuente proponeva appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva rigettato il ricorso contro un avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, ai fini IVA, la somma di euro 108.814,00 per l’anno di imposta 2010. L’Ufficio aveva ritenuto fittizie e soggettivamente inesistenti le fatture relative ai rapporti intercorsi tra il presunto fornitore e i suoi principali fornitori.

La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello, escludendo il difetto di motivazione dell’avviso e rilevando che la società non aveva fornito la prova della propria buona fede. La contribuente proponeva ricorso per cassazione con sei motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina prioritariamente il quarto e il quinto motivo, connessi, che censurano il diniego di detrazione nonostante la mancata evidenza di elementi atti a fondare la conoscenza o la conoscibilità della frode da parte della società. Sotto il primo profilo le doglianze sono inammissibili, perché dirette a contestare la ricognizione della fattispecie concreta e la valutazione delle risultanze probatorie, profili che non integrano il vizio di violazione di legge e che, quanto alla consulenza di parte depositata in appello, non sono censurabili in cassazione: l’elaborato stragiudiziale, avendo natura di mero atto difensivo, è privo di autonomo valore probatorio e basta che il giudice di merito enunci considerazioni con esso incompatibili.

Nel merito i motivi sono infondati. I giudici di secondo grado hanno valorizzato gli elementi indiziari posti a fondamento dell’accertamento: il fornitore si approvvigionava di quasi tutta la merce dalle stesse tre società, prive di struttura e di dichiarazioni fiscali, che non conservavano scritture contabili né documentavano trasporto e consegna; il rappresentante legale del fornitore conosceva poco clienti e fornitori; la società movimentava ingenti volumi con pochi interlocutori, senza ricarichi e con bonifici in entrata e in uscita temporalmente coincidenti. Su tali basi la sentenza ha ritenuto provato il ruolo di mero intermediario nel meccanismo della frode carosello e ha qualificato gli acquisti come soggettivamente inesistenti.

La Corte richiama il principio secondo cui, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, la detraibilità dell’IVA va esclusa, mancando il presupposto della detrazione di cui all’art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972: l’imposta è versata a un soggetto non legittimato alla rivalsa, con fatture emesse da chi non è stato controparte del rapporto, sì che l’IVA pagata resta estranea al meccanismo di compensazione tra IVA a valle e IVA a monte.

Quanto alla buona fede, la Commissione tributaria regionale ha evidenziato che dai documenti contabili del fornitore, prodotti dalla stessa contribuente, emergeva una gestione antieconomica, con ricavi di poco superiori ai costi e un ricarico esiguo, circostanza dalla quale un operatore accorto avrebbe dovuto sospettare del sottostante meccanismo di frode. La Corte aggiunge che la mera acquisizione della visura camerale e dell’iscrizione nel registro delle imprese non è esaustiva, e che la regolarità della contabilità non rileva. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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