Opposizione a pignoramento tributario per omessa notifica cartella spetta a giudice tributario (Cass. civ. Sez. V n. 22754 del 13.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento — o di altro atto prodromico — è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario. Essa si risolve, infatti, nell’impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario, con conseguente radicarsi della giurisdizione tributaria ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. Il discrimine tra le due giurisdizioni è segnato dalla notificazione della cartella di pagamento: alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell’atto esecutivo come tale, nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica.
Il Fatto
Il contribuente proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale avverso un atto di pignoramento verso terzi, notificatogli dalla società di riscossione e derivante dal mancato pagamento di ventotto cartelle esattoriali. La Commissione accoglieva il ricorso, rilevando l’inesistenza giuridica della notifica delle cartelle prodromiche all’atto impugnato.
Sull’appello della società, la Commissione Tributaria Regionale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore di quello ordinario, qualificando la controversia come opposizione agli atti esecutivi avverso un pignoramento di crediti verso terzi. Il contribuente, nelle more deceduto e sostituito dall’erede, ricorreva per cassazione; una precedente ordinanza interlocutoria aveva disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti dell’agente della riscossione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto una questione preliminare di rito. Il controricorso dell’agente della riscossione è dichiarato inammissibile, perché depositato senza la previa notificazione alla controricorrente. Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’art. 370 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022, si applica ai giudizi introdotti dopo il 1° gennaio 2023, con la conseguenza che la notificazione resta necessaria per i ricorsi anteriori.
Nel merito, il ricorso è fondato. Il Collegio ricorda che l’art. 374 cod. proc. civ. va interpretato nel senso che le questioni di giurisdizione possono essere trattate dalle sezioni semplici quando sulla regola di riparto si siano già pronunciate le Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 1599 del 2022).
La Corte ripercorre il contrasto insorto in materia. Un primo orientamento — poi confermato dalle Sezioni Unite n. 13913 del 2017, con la conforme Sez. V n. 11481 del 2018 e la Sez. U n. 17126 del 2018 — devolveva l’opposizione al giudice tributario; un secondo orientamento la attribuiva al giudice ordinario. Le Sezioni Unite hanno dato prevalenza al primo, per ragioni letterali e sistematiche.
Sotto il profilo letterale, l’art. 2, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992 fissa il discrimine nella notificazione della cartella: prima di essa la controversia spetta al giudice tributario, dopo al giudice ordinario. L’impugnazione del pignoramento dedotta come invalida per mancata notificazione integra un’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. con nullità derivata, devoluta al giudice tributario perché si colloca prima della notificazione. Irrilevante, ai fini della giurisdizione, è se la cartella sia stata o no effettivamente notificata: si tratta di questione di merito, che non può farsi dipendere dal raggiungimento della prova, quindi secundum eventum.
Sotto il profilo sistematico, il pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella costituisce il primo atto in cui si manifesta la volontà di riscossione, idoneo a far sorgere l’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., e rientra tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. In tal modo si compone armonicamente il divieto di cui all’art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, che vieta le opposizioni davanti al giudice ordinario ma non impedisce di proporre la questione al giudice tributario. Il Collegio richiama infine le Sez. U n. 21642 del 2021 e Sez. U n. 7822 del 2020.
Il ricorso è quindi accolto, con dichiarazione della giurisdizione del giudice tributario, cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, anche per le spese.
Nota della Redazione
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