Vendita di cosa illecita esclude la garanzia per evizione (Cass. civ. Sez. II n. 24481 del 03.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di vendita di cose mobili, allorché il venditore si sia procurato la cosa in modo illecito, ovvero non dimostri di avere ignorato senza colpa la provenienza delittuosa, non trovano applicazione gli artt. 1478 e 1479 cod. civ., che presuppongono il comportamento lecito di entrambi i contraenti. Il compratore in buona fede, avendo ricevuto cosa diversa da quella pattuita, ha diritto alla risoluzione del contratto secondo gli ordinari principi in materia di inadempimento, a nulla rilevando l’acquisto della proprietà ex art. 1153 cod. civ. Ne consegue che non è invocabile l’art. 1483 cod. civ., che in caso di evizione totale attribuisce al compratore evitto il diritto al risarcimento dal venditore. Il difetto di prova del fatto storico, non colmato da istanze istruttorie tempestive, preclude il sindacato di legittimità sull’apprezzamento delle prove.

Il Fatto

Una società acquirente comprava da un venditore, per il prezzo di € 10.000,00, cinque statue lignee. Circa un anno dopo il legale rappresentante della società veniva a conoscenza di un procedimento penale per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., perché le statue risultavano di illecita provenienza, essendo state trafugate nel 1981 da una chiesa parrocchiale. Recuperate le statue e consegnate all’autorità giudiziaria, la società citava in giudizio il venditore chiedendo la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1479 cod. civ., con restituzione del prezzo e risarcimento del danno, o in subordine la risoluzione per inadempimento.

Il Tribunale rigettava la domanda per difetto di legittimazione attiva dell’attrice. La Corte d’appello di Torino, riconosciuta la legittimazione attiva, rigettava comunque la pretesa per difetto di prova. La società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; il venditore resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato, resistevano altresì i terzi chiamati in garanzia.

La Motivazione della Corte

Il complesso dei motivi, unitariamente scrutinabile perché intimamente collegato, non è stato accolto. La Corte ha ricostruito la ratio decidendi della sentenza impugnata: l’appellante non aveva proposto alcuna istanza istruttoria, rinunciandovi con la precisazione delle conclusioni; la richiesta di ordine di esibizione avanzata in appello era nuova e comunque inammissibile; non era stata data prova del fatto storico del furto, della corrispondenza tra le statue rubate e quelle compravendute, né della natura di beni ecclesiastici non liberamente alienabili.

La Corte ha osservato che le censure non attingono la ratio decidendi: la sentenza nega che sia stato provato che le statue comprate siano proprio quelle trafugate. La dedotta archiviazione delle indagini preliminari non offre supporto, né la circostanza del recupero e della consegna alla Chiesa dimostra l’identità dei beni. Non risultando denunciata l’omessa o errata applicazione della disciplina sulle presunzioni di cui agli artt. 2727-2729 cod. civ., la Corte non può misurarne il ragionamento su quel paradigma.

Nessuna violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. è stata ravvisata, avendo la sentenza deciso. Quanto agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la Corte ha ribadito che la loro violazione non può porsi per un’erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo quando si alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso prove legali o recepito senza apprezzamento critico elementi soggetti a valutazione (richiamata Sez. 6-1 n. 27000 del 27.12.2016).

La Corte ha poi escluso che la denuncia di violazione di legge sostanziale determini lo scrutinio della questione: occorre che l’accertamento fattuale sia tale da inferirne la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente, mentre qui si richiede un nuovo vaglio probatorio, inammissibile in sede di legittimità (richiamate S.U. n. 25573 del 12.11.2020 e Sez. 1 n. 3340 del 05.02.2019). In presenza di doppia conforme, ai sensi dell’art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la diversità (richiamata Sez. 2 n. 5528 del 10.03.2014), evenienza non ricorrente.

Infine, la Corte ha affermato che in tema di vendita di cose mobili, quando il venditore si sia procurato la cosa in modo illecito o non dimostri di avere ignorato senza colpa la provenienza delittuosa, non trova applicazione la disciplina degli artt. 1478 e 1479 cod. civ., ed il compratore in buona fede ha diritto alla risoluzione per inadempimento, non potendo invocare l’art. 1483 cod. civ. Il ricorso principale è stato rigettato, con assorbimento di quello incidentale condizionato e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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