Inammissibile il ricorso che oppone una diversa lettura della clausola contrattuale (Cass. civ. Sez. II n. 8249 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di interpretazione di una clausola contrattuale, il motivo di ricorso per cassazione con cui si denunci un errore di diritto o un vizio di ragionamento è inammissibile ove si risolva nella mera contrapposizione tra la lettura proposta dalla parte e quella accolta dal giudice di merito. La parte ha l’onere di specificare i canoni ermeneutici in concreto assunti come violati e il punto e il modo in cui il giudice se ne sia discostato. Quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l’interpretazione diversa da quella poi disattesa. Parimenti inammissibile è la censura che, dietro la dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., si appunti sulla maggiore forza di convincimento attribuita ad alcune prove, attività riservata al giudice dall’art. 116 cod. proc. civ., o che investa la valutazione di fatto dell’inadempimento e della sua gravità, insindacabile in cassazione se immune da errori logici o giuridici.

Il Fatto

Nel 2010 una società stipulava con la committente un contratto di appalto per la fornitura e posa in opera di un edificio residenziale in legno lamellare, da realizzarsi adattando un progetto architettonico originariamente elaborato per una costruzione in cemento armato o muratura. La committente si rifiutava di controfirmare i disegni esecutivi e di proseguire nell’esecuzione, assumendo che le soluzioni tecniche trasmesse fossero divergenti dal progetto iniziale.

La società conveniva in giudizio la committente davanti al Tribunale di Pescara, chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento e il pagamento della quota di prezzo. Il Tribunale dichiarava la risoluzione per inadempimento della committente, condannandola al pagamento e rigettando la domanda risarcitoria. La Corte d’appello di L’Aquila rigettava il gravame, escludendo che la clausola contrattuale integrasse una clausola di gradimento e ravvisando la conformità dei disegni al progetto architettonico. La committente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 1362 cod. civ., lamentando che la Corte territoriale non avesse qualificato la clausola come clausola di gradimento. La Corte dichiara il motivo inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ., perché formulato in contrasto con l’orientamento consolidato in materia di interpretazione delle clausole contrattuali.

Il giudice di merito, applicando il criterio letterale e funzionale, aveva letto la controfirma dei disegni esecutivi come conferma dell’esito positivo della verifica di conformità dell’opera al progetto consegnato dalla committente. L’interpretazione era fondata sulla peculiarità dell’oggetto dell’appalto e sull’esclusione, alla luce della formulazione letterale della clausola, che il gradimento fosse stato dedotto in condizione sospensiva.

La Corte ribadisce che l’interpretazione accolta non deve essere l’unica astrattamente possibile, ma soltanto una delle plausibili. La censura, risolvendosi in una mera contrapposizione di letture, non assolve l’onere di specificare i canoni violati e il modo della loro violazione, richiamando sul punto le Sez. III n. 28319 del 2017 e Sez. I n. 16987 del 2018.

Con il secondo motivo la ricorrente prospettava la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale recepito le conclusioni del c.t.u. senza considerarne i limiti. Il motivo è inammissibile: la censura non prospetta che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti, ma investe la maggiore forza di convincimento attribuita ad alcune prove, attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ., come affermato dalle Sezioni Unite n. 20867 del 2020. Le critiche, inoltre, attengono alla motivazione della relazione tecnica e si traducono in una richiesta di rivalutazione preclusa in sede di legittimità.

Con il terzo motivo si deduceva la violazione dell’art. 1453 cod. civ., per avere la Corte ritenuto adempiente la società appaltatrice. Anche tale censura è inammissibile: il vizio di violazione di legge presuppone un problema interpretativo della norma, mentre l’erronea ricognizione della fattispecie concreta inerisce alla valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità, secondo Sez. I n. 24155 del 2017 e Sez. I n. 3340 del 2019. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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