Danno da perdita di bigenitorialità desumibile da presunzioni semplici (Cass. civ. Sez. I n. 24719 del 07.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche del diritto di famiglia, ma integra illecito endofamiliare e legittima l’autonoma azione risarcitoria per danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., esercitabile anche nel giudizio di dichiarazione della filiazione naturale. Il danno non patrimoniale non è in re ipsa e richiede allegazione e prova, anche mediante presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 cod. civ. Tuttavia la consapevole sottrazione ai doveri di assistenza morale e materiale, protratta per lunghi anni, costituisce di per sé fatto noto dal quale desumere l’alterazione della vita del figlio, con scelte e opportunità diverse da quelle altrimenti compiute.
Il Fatto
Madre e figlio convenivano in giudizio il padre per la declaratoria del rapporto di filiazione naturale, il riconoscimento del diritto all’uso del cognome paterno, il contributo al mantenimento passato e il risarcimento del danno non patrimoniale da abbandono e perdita di congiunto. Il convenuto riconosceva il rapporto, non si opponeva al cognome e al mantenimento, chiedendo la riduzione dell’importo e l’accertamento del concorso di colpa della madre, contestando il regresso per il mantenimento pregresso.
Il Tribunale di Bergamo accertava la filiazione, poneva a carico del padre un contributo di mantenimento e respingeva le domande risarcitorie e di rimborso. La Corte d’appello di Brescia accoglieva parzialmente il gravame: riconosceva il diritto del figlio a ogni determinazione sul cognome, condannava il padre al rimborso di euro 71.700,00 per il mantenimento pregresso, elevava il contributo mensile a euro 500,00 e confermava il rigetto della domanda risarcitoria e di quella da reato. Propongono ricorso principale gli appellanti e ricorso incidentale il controricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo sulla prova del danno non patrimoniale. Il giudice d’appello aveva accertato i fatti costitutivi dell’illecito endofamiliare, ma aveva respinto la domanda risarcitoria per mancanza di prova, escludendo il ricorso alle presunzioni. La Suprema Corte ritiene il ragionamento errato.
Richiamando la giurisprudenza sul punto (Cass. n. 5652/2012, Cass. n. 3079/2015, Cass. n. 34986/2022, Cass. n. 375/2025), il Collegio ribadisce che la lesione di diritti costituzionalmente protetti — tra cui il diritto alla bigenitorialità, riconosciuto dagli artt. 2 e 30 Cost. e rafforzato dall’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e dalla Convenzione di New York ratificata con legge n. 176 del 1991 — è risarcibile ex art. 2059 cod. civ.
La Corte chiarisce la portata delle Sezioni Unite n. 26972 del 2008 e di Cass. n. 10527/2011. La prima ammette il risarcimento quando il fatto illecito violi in modo grave diritti inviolabili della persona; la seconda afferma che il danno non patrimoniale, anche per lesione di diritti inviolabili, non è mai in re ipsa, ma va allegato e provato anche mediante presunzioni semplici. La Corte evidenzia che il giudice d’appello ha richiamato due pronunce non pertinenti (Cass. n. 1128/2022 e Cass. n. 27139/2021) e che va operato un bilanciamento tra l’onere probatorio e la notorietà della lesione da perdita della bigenitorialità.
Il consapevole disinteresse del genitore, protratto per lunghi anni e connotato dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, determina notoriamente un vulnus di entità rimarchevole ai diritti scaturenti dal rapporto di filiazione. La liquidazione del danno da illecito endofamiliare segue criteri equitativi, con i parametri tabellari del distretto assunti in via meramente analogica e come punto di riferimento nella soglia minima (Cass. n. 26205/2013, Cass. n. 34982/2022).
Il secondo motivo — nullità per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione alla domanda da reato ex artt. 570 e 185 cod. pen. — è infondato, poiché la domanda non è nuova né tardiva: i fatti costitutivi erano già dedotti e le memorie ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. hanno solo evidenziato condotte aggravative. Il terzo motivo è fondato per omessa motivazione: il giudizio equitativo non può ridursi ad asserto arbitrario, ma esige parametri verificabili e logicamente apprezzabili (Cass. n. 28075/2021, Cass. n. 5669/2025). La Corte territoriale ha usato il medesimo parametro della capacità contributiva per pervenire a due conclusioni distinte sull’entità del contributo. Il ricorso incidentale è respinto, confermandosi la legittimità del regresso exercitato dalla madre in applicazione analogica dell’art. 1299 cod. civ. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione.
Nota della Redazione
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