Recesso anticipato della p.a. non applicabile all’incarico dirigenziale a termine (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12832 del 10.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 72, comma 11, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, nel testo applicabile ratione temporis, va interpretato nel senso che il potere della pubblica amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con preavviso di sei mesi a decorrere dal compimento dell’anzianità massima contributiva, non si applica agli incarichi dirigenziali a termine conferiti ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 ai dipendenti pubblici collocati nel frattempo in aspettativa senza assegni. La disciplina dell’art. 72, comma 11, resta confinata al rapporto a tempo indeterminato; essa non è invocabile per incidere sulla durata dell’incarico temporaneo, fissata dalla volontà delle parti. Non sussiste alcuna irragionevole disparità di trattamento rispetto ai dirigenti di ruolo, poiché le due situazioni non sono omogenee sul piano della durata del rapporto.

Il Fatto

La lavoratrice, dipendente del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ricevette nell’agosto 2009 un incarico dirigenziale a termine di durata quinquennale, conferito ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001. Il rapporto venne risolto anticipatamente quando ella maturò l’anzianità contributiva massima di quaranta anni, con l’esercizio della facoltà prevista dall’art. 72, comma 11, del decreto legge n. 112 del 2008.

La lavoratrice adì il Tribunale di Perugia per far accertare il diritto alla conservazione dell’incarico per l’intera durata e, in subordine, ottenere il risarcimento del danno. Il giudice accolse solo in parte le domande, negando il diritto alla conservazione e liquidando il danno. La Corte d’Appello di Perugia confermò la decisione, aumentando la condanna per spese mediche documentate. Il solo Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 72 del d.l. n. 112/2008.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censura, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l’interpretazione seguita dalla Corte territoriale, che aveva escluso l’applicabilità della facoltà di recesso anticipato agli incarichi conferiti a pubblici impiegati già titolari di un rapporto a tempo indeterminato. Il Ministero sostiene che così si crea una disparità di trattamento “alla rovescia” rispetto ai dirigenti di ruolo, ai quali la norma è pacificamente applicabile.

La Corte ritiene il motivo infondato. Il dato testuale dell’art. 72, comma 11, che include i dirigenti tra i destinatari del potere di risoluzione, non distingue tra dirigenti a tempo indeterminato e impiegati con rapporto stabile che ricevano un incarico dirigenziale temporaneo dalla stessa o da altra amministrazione. È però pacifico che la disposizione non si applica ai soggetti esterni, non pubblici impiegati, che abbiano ricevuto l’incarico ai sensi dell’art. 19, comma 6.

Il Collegio valorizza la natura dell’incarico dirigenziale a termine, che presuppone una valutazione discrezionale della pubblica amministrazione sulle qualità professionali del prescelto e sulla prevedibile durata del fabbisogno. Sarebbe incoerente che il contratto concluso all’esito di tali ponderate valutazioni potesse essere rimesso in discussione per un fatto esterno e facilmente prevedibile, quale la maturazione dell’anzianità contributiva prima della scadenza fissata.

La funzione di contenimento della spesa pubblica e l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale si associano meglio ai rapporti a tempo indeterminato, sui quali si misura il tasso di rinnovamento del personale, che agli incarichi recenti e di durata già calibrata sulle esigenze di servizio. Nel lavoro a termine, del resto, la durata è fissata dalla volontà dei contraenti e non è fisiologico che il legislatore ne modifichi a posteriori la forza di legge tra le parti (art. 1372 cod. civ.).

Quanto alla lamentata discriminazione, i due termini di confronto non sono comparabili: il rapporto del dirigente di ruolo è a tempo indeterminato, mentre quello dell’incaricato a termine è ontologicamente diverso sul piano della durata. Il dirigente di ruolo e l’impiegato con incarico temporaneo vengono trattati allo stesso modo solo se considerati come lavoratori a tempo indeterminato, poiché a entrambi si applica l’art. 72, comma 11. La soluzione non contrasta con i precedenti in materia di dirigenza medica (Cass. n. 23153/2020 e Cass. n. 11008/2020), relativi a fattispecie diverse, segnate dal raggiungimento del limite massimo d’età. Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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