Assegno divorzile e pagamento diretto del terzo: rimedio è opposizione atti esecutivi (Cass. civ. Sez. I n. 24721 del 07.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione, adito ai sensi dell’art. 473-bis.37, comma 3, cod. proc. civ., rigetti la domanda di pagamento diretto delle somme dovute dal terzo debitore non è esperibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., bensì l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 618 cod. proc. civ.. L’azione esecutiva diretta contro il terzo si fonda su un atto complesso — costituzione in mora, provvedimento giudiziale di condanna notificato al terzo e comunicazione al debitore — qualificabile come titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474, comma 2, n. 1, cod. proc. civ.. Da tale inquadramento discende l’applicabilità delle ordinarie opposizioni esecutive, a seconda delle contestazioni proposte dai destinatari, con la conseguenza che il rimedio avverso il provvedimento sfavorevole è quello dell’opposizione agli atti esecutivi.

Il Fatto

La ricorrente, creditrice di un assegno divorzile di 400 euro mensili stabilito in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha agito ai sensi dell’art. 473-bis.37, comma 3, cod. proc. civ. per ottenere il pagamento diretto da parte dell’INPS, terzo tenuto a corrispondere la pensione di inabilità all’ex marito obbligato.

Il credito verso il terzo risultava già pignorato. Il giudice dell’esecuzione ha rigettato la domanda, escludendo la natura alimentare dell’assegno e rilevando che la parte residua pignorabile della pensione era già superata. Avverso tale ordinanza la creditrice ha proposto ricorso straordinario per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta preliminarmente la questione del rimedio esperibile avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che declini la domanda di pagamento diretto. Rileva che il ricorso per cassazione non è il mezzo previsto dall’ordinamento, dovendosi invece ricorrere all’opposizione agli atti esecutivi ex art. 618 cod. proc. civ..

Il percorso argomentativo muove dalla riforma Cartabia, che ha abrogato l’art. 156 cod. civ. e l’art. 8 legge n. 898/1970 per unificare il modello processuale. La nuova disciplina dell’art. 473-bis.37 cod. proc. civ. riprende la precedente formulazione, mantenendo l’ ambiguità di fondo: la norma parla di “azione esecutiva diretta” e di competenza del “giudice dell’esecuzione”, ma difetta di un accertamento del rapporto tra debitore principale e terzo.

Il Collegio richiama la ricostruzione dottrinale prevalente, secondo cui il titolo esecutivo contro il terzo debitore è individuato in un atto complesso, formato dalla costituzione in mora, dal provvedimento di condanna notificato al terzo con invito alla distrazione e dalla comunicazione al debitore. Tale atto è inquadrabile tra gli “altri atti” cui la legge attribuisce efficacia esecutiva ex art. 474, comma 2, n. 1, cod. proc. civ..

Da questo inquadramento sistematico deriva che alla procedura si applicano le ordinarie opposizioni esecutive: l’opposizione all’esecuzione, l’opposizione agli atti esecutivi e l’opposizione di terzo, in base alle contestazioni sollevate. In particolare, il creditore procedente può proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento sfavorevole del giudice dell’esecuzione.

La Corte conferma tale ricostruzione richiamando la recente pronuncia Cass. n. 8885/2025, che ha affermato il litisconsorzio necessario del coniuge obbligato nell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. volta a contestare l’an o il quantum del diritto di agire in executivis. Ne consegue che la ricorrente avrebbe dovuto proporre opposizione agli atti esecutivi, con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso straordinario. Le spese sono compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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