Omessa comunicazione dichiarazione d’intenti: applicabile il regime sanzionatorio più lieve (Cass. civ. Sez. V n. 24823 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La modifica dell’art. 7, comma 4-bis, d.lgs. n. 471 del 1997, operata dall’art. 20 d.lgs. n. 175 del 2014 e poi dall’art. 15 d.lgs. n. 158 del 2015, non integra un’ipotesi di abolitio criminis, poiché il fatto resta illecito e permane continuità strutturale nella condotta del cedente. Ne deriva che è esclusa l’applicazione retroattiva della disciplina introdotta dalla prima novella, per l’esplicita norma transitoria dell’ultimo comma dell’art. 20 d.lgs. n. 175 del 2014, mentre trova applicazione, in forza del principio del favor rei e in assenza di norme derogatorie dei principi generali di cui all’art. 3 d.lgs. n. 472 del 1997, il regime sanzionatorio più lieve introdotto dall’art. 15 d.lgs. n. 158 del 2015, che prevede una sanzione in misura fissa da 250,00 a 2.000,00 euro.
Il Fatto
La controversia riguarda un provvedimento di irrogazione di sanzioni relativo all’anno di imposta 2008. L’amministrazione finanziaria contestava alla società contribuente di non aver comunicato telematicamente i dati contenuti nelle lettere di intenti ricevute dai clienti dichiaratisi esportatori abituali, pur avendo emesso fatture non imponibili a fini IVA. La sanzione applicata ammontava a 62.690,00 euro, determinata ai sensi dell’art. 7, comma 4-bis, d.lgs. n. 471 del 1997, nella formulazione ratione temporis vigente.
La società impugnava il provvedimento dinanzi alla CTP di Milano, sostenendo la natura meramente formale della violazione e l’assenza di evasione. Il primo giudice accoglieva il ricorso e riqualificava la violazione ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), del medesimo decreto. La CTR Lombardia riformava la decisione, accogliendo l’appello dell’amministrazione finanziaria ed escludendo l’applicazione del regime sanzionatorio più favorevole sopravvenuto. La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo di ricorso sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha rilevato che entrambe le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge, miravano in realtà a contestare gli accertamenti di fatto posti a fondamento della decisione d’appello, proponendo una ricostruzione alternativa della vicenda. Tale vaglio è precluso nel giudizio di legittimità, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 640 del 2019; Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 10927 del 2024).
Il secondo motivo è stato inoltre giudicato infondato nel merito. La Corte ha ribadito che l’obbligo di comunicazione della dichiarazione d’intenti si correla all’esigenza di consentire un efficace controllo sull’applicazione della disciplina IVA. La sua inosservanza, pertanto, non configura una violazione meramente formale ai sensi dell’art. 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472 del 1997, poiché arreca pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo (Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 901 del 2019; Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 19738 del 2021).
Il terzo motivo è stato invece accolto nei limiti della motivazione. La Corte ha richiamato il principio già affermato (Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 23695 del 2022), secondo cui la modifica dell’art. 7, comma 4-bis, cit., non ha comportato alcuna abolitio, ma la continuità strutturale tra l’originaria previsione e le modifiche sopravvenute riguarda solo un mutamento quantitativo degli adempimenti. Esclusa l’applicazione retroattiva della prima novella, è invece applicabile il regime sanzionatorio più lieve introdotto dall’art. 15 d.lgs. n. 158 del 2015.
Pertanto, la sentenza impugnata è censurabile nella parte in cui ha negato l’applicazione del regime più favorevole. La Corte ha disposto la cassazione con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., per un nuovo esame uniformato al principio di diritto enunciato.
Nota della Redazione
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