Inammissibile il motivo che chiede una nuova valutazione del fatto (Cass. civ. Sez. V n. 24821 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, formalmente deducendo violazione o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., si risolva nella prospettazione di una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale. Il vizio di violazione di legge investe la regola di diritto, mentre non rientra nell’ambito applicativo della norma l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, che inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito e resta sottratta al sindacato di legittimità. La questione implicante un accertamento di fatto non trattata nella sentenza impugnata deve essere dedotta dal ricorrente con l’indicazione dell’atto processuale in cui è stata prospettata, per il principio di autosufficienza del ricorso.
Il Fatto
A seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 e art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, veniva emessa cartella di pagamento per IVA, anno d’imposta 2006, con intimazione al versamento di un importo per imposta, oltre interessi e sanzioni.
La società contribuente ricorreva alla CTP, deducendo l’illegittimità della cartella per mancata notifica della comunicazione di irregolarità e per difetto di motivazione. La CTP accoglieva il ricorso. La CTR della Puglia accoglieva gli appelli dell’agente della riscossione e dell’amministrazione finanziaria, escludendo l’onere di invio della comunicazione e richiamando la giurisprudenza di legittimità sulla sufficienza del rinvio alle dichiarazioni. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunciava, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 e l’omesso esame della questione relativa all’effettività del credito IVA. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile, poiché dalla sentenza impugnata non risulta che tale questione fosse stata reiterata nel giudizio d’appello: la CTR si era limitata alle questioni formali sull’iscrizione a ruolo, senza alcuna traccia della questione sull’effettività del credito.
La Corte ha richiamato il principio di autosufficienza del ricorso: il ricorrente che proponga una questione implicante un accertamento di fatto non trattata nella sentenza impugnata ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto lo abbia fatto, onde consentire alla Corte il controllo ex actis.
Con il secondo e il terzo motivo la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, in combinato disposto con gli artt. 6 e 7 l. n. 212 del 2000 e art. 3 l. n. 241 del 1990, sostenendo la necessità della previa comunicazione di irregolarità e della motivazione. Le censure, scrutinate congiuntamente, sono state dichiarate inammissibili.
La Corte ha ribadito la distinzione tra i due momenti del giudizio di diritto: il vizio di violazione di legge investe la regola di diritto, il vizio di falsa applicazione attiene all’assunzione della fattispecie sotto una norma non idonea a regolarla. Non rientra nell’ambito dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta. I motivi, concentrandosi sull’accertamento delle circostanze di fatto, si risolvevano nella richiesta di una nuova valutazione del compendio istruttorio, preclusa in sede di legittimità.
Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in complessivi euro tremila, oltre spese prenotate a debito. Non è stato disposto alcun provvedimento sulle spese nel rapporto processuale con l’agente della riscossione rimasto intimato.
Nota della Redazione
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