Omessa distrazione delle spese: il rimedio è la correzione dell’errore materiale (Cass. civ. Sez. Un. n. 20067 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, il rimedio esperibile è il procedimento di correzione degli errori materiali, e non l’impugnazione. Il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio aveva formulato la specifica richiesta di distrazione. La richiesta deve ritenersi validamente formulata anche in mancanza dell’esplicita dichiarazione di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, perché tale dichiarazione è implicitamente contenuta nella domanda di distrazione. L’omessa distrazione integra un errore omissivo frutto di mera disattenzione, correggibile su istanza della parte interessata e rilevabile anche d’ufficio in qualsiasi tempo. Nel procedimento di correzione non è ammessa pronuncia sulle spese processuali.
Il Fatto
Un avvocato, in proprio e nella qualità di difensore di un ente locale, propone ricorso ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. per ottenere la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente sentenza delle Sezioni Unite. Nel giudizio di legittimità definito da quella pronuncia, il ricorso era stato rigettato e l’allora ricorrente era stato condannato al pagamento delle spese in favore dell’ente controricorrente.
Il difensore aveva però chiesto nel controricorso la distrazione delle spese in proprio favore, dichiarandosi antistatario. La sentenza aveva liquidato le spese in favore del solo ente, omettendo di disporne la distrazione. Il controricorrente resiste con memoria; l’ente è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite affrontano una questione di rimedi processuali: quale strumento sia esperibile quando il giudice di legittimità ometta di pronunciare sulla distrazione delle spese richiesta dal difensore antistatario. La risposta è che il rimedio è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, poiché l’omissione non incide sul contenuto decisorio ma su un elemento richiesto dalla parte.
La legittimazione del difensore a proporre il ricorso è subordinata alla condizione che egli avesse formulato la richiesta di distrazione nel corso del giudizio. La Corte verifica che tale richiesta risulta dalle conclusioni del controricorso, dove si chiedeva la distrazione delle spese e delle competenze professionali in favore del sottoscritto avvocato, per dichiarato anticipo.
Sul piano sostanziale, le Sezioni Unite precisano che la richiesta di distrazione deve ritenersi validamente formulata anche quando manchi l’esplicita dichiarazione di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari. Tale dichiarazione è implicitamente contenuta nella domanda di distrazione, poiché questa presuppone l’anticipazione.
La Corte qualifica l’omissione come errore omissivo frutto di mera disattenzione, non come vizio decisorio. Da ciò discende la correggibilità su istanza della parte interessata e la rilevabilità d’ufficio in qualsiasi tempo, in base all’art. 391-bis cod. proc. civ.. Il dispositivo viene quindi rettificato con l’aggiunta della formula di distrazione in favore del difensore. La Corte esclude, infine, la pronuncia sulle spese processuali, non ammessa nel procedimento di correzione.
Nota della Redazione
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