Attività sportiva dilettantistica: esonero contributivo solo con requisiti provati (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24924 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di assicurazione previdenziale e di rapporti di lavoro nell’ambito di società e associazioni sportive dilettantistiche, l’art. 67, comma 1, lettera m), del d.P.R. n. 917 del 1986 non accorda un’esenzione automatica e indiscriminata dall’obbligo contributivo. Chi invoca l’esonero deve provare, in concreto, che le prestazioni remunerate non siano state rese nell’esercizio di arti o professioni né in qualità di lavoratore dipendente e che non trovino fonte in un vincolo associativo. Non integra l’esonero lo svolgimento di mere mansioni materiali di pulizia, guardiania, custodia e irrigazione dei campi, estranee alla formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva. La qualificazione del rapporto come subordinato si fonda sugli indici sintomatici dell’eterodeterminazione della prestazione, il cui accertamento è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Una società sportiva dilettantistica, affiliata al CONI e gestrice di un centro sportivo con campi da calcio, rugby, tennis e un palazzetto, impugna in cassazione la sentenza della Corte d’appello di Bologna che, riformando la pronuncia di primo grado, aveva rigettato l’opposizione a un verbale unico di accertamento e notificazione. Nel verbale erano state contestate violazioni contributive riferite a diversi lavoratori per il periodo gennaio 2015 – dicembre 2016.

I giudici di appello, accogliendo il gravame degli enti previdenziali, avevano escluso che le prestazioni potessero ricondursi all’area dell’esenzione fiscale e contributiva, qualificandole come rapporti di lavoro subordinato. La società ricorre per cassazione con tre motivi; resiste l’INAIL, mentre l’INPS non svolge difese.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi sono esaminati congiuntamente. Sotto l’apparenza della violazione di norme di legge, le censure mirano in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio, operazione inammissibile in sede di legittimità a fronte di una motivazione ampia, compiuta e coerente. La Corte territoriale ha correttamente applicato il diritto vivente sugli indici sintomatici della subordinazione, che dell’art. 2094 cod. civ. costituiscono la condizione necessaria e sufficiente.

Quanto all’art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR, la Corte ribadisce che la mera affiliazione al CONI non basta: occorre indagare in concreto le modalità di espletamento delle attività. Le mansioni accertate — pulizia, guardiania, custodia, irrigazione — non rientrano nella formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica, essendo attività materiali disparate, al più ancillari, limitate a consentire l’uso in sicurezza e decoro degli spazi.

La Corte richiama il principio secondo cui l’esonero dall’obbligo assicurativo presuppone che le prestazioni siano compensate nei limiti monetari dell’art. 69 del TUIR, siano rese in favore di associazioni o società senza fine di lucro, trovino fonte nel vincolo associativo e non nell’arte o professione abitualmente esercitata dal prestatore, anche in modo non esclusivo. Il requisito della professionalità assume rilievo cruciale sul versante dell’obbligazione contributiva.

È esclusa, pertanto, ogni esenzione automatica: rilevano a monte la verifica giudiziale dell’effettiva natura dilettantistica del soggetto e, a valle, il fatto che i compensi non siano conseguiti nell’esercizio di professioni né derivino da lavoro dipendente. Nel caso concreto, i lavoratori svolgevano l’attività con continuità, per orari significativi e con compensi mensili non marginali, senza altra occupazione.

Il terzo motivo è inammissibile: non rispetta il canone di necessaria specificità, poiché non indica quando e in quale sede la circostanza sarebbe stata prospettata al giudice e non riporta gli atti di appello né la statuizione di primo grado sul punto. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della società soccombente alle spese in favore dell’INAIL e con i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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