Scorrimento graduatorie concorsi riservati e qualificazione della posizione soggettiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5311 del 28.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pretesa allo scorrimento di una graduatoria concorsuale si colloca fuori dell’ambito della procedura concorsuale e integra una controversia sul diritto all’assunzione devoluta al giudice ordinario. Il diritto all’assunzione sorge però solo con il completamento di una fattispecie complessa, costituita dalla perdurante efficacia della graduatoria e dalla decisione dell’amministrazione di avvalersene per coprire posti vacanti e disponibili. Chi contesti la scelta discrezionale dell’amministrazione di cessare lo scorrimento e di bandire un nuovo concorso deduce una situazione di interesse legittimo, non di diritto soggettivo, poiché il provvedimento è oggetto diretto e immediato della pretesa. La formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione ordinaria non incide sulla qualificazione della posizione soggettiva né estende al giudice ordinario i poteri di controllo propri del giudice amministrativo.
Il Fatto
I ricorrenti, dipendenti di Roma Capitale, erano stati dichiarati idonei all’esito di concorsi pubblici riservati a dipendenti dell’amministrazione, per l’accesso a figure professionali di rango dirigenziale. Le relative graduatorie, approvate nel 2006, erano state oggetto di reiterati interventi normativi di proroga, che i ricorrenti ritenevano applicabili anche alle procedure interne.
Dopo che l’amministrazione aveva inizialmente attuato lo scorrimento contestuale delle graduatorie del concorso pubblico e di quello riservato, con successiva delibera aveva deciso di procedere allo scorrimento delle sole graduatorie dei concorsi esterni. I ricorrenti hanno quindi agito davanti al giudice del lavoro per ottenere l’inquadramento nella dirigenza fino al 50% dei posti vacanti e disponibili. La domanda è stata respinta in primo grado e l’appello è stato rigettato dalla Corte d’appello di Roma.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione della giurisdizione, rilevando che sulla sua sussistenza in capo al giudice ordinario si è formato un giudicato implicito, essendo la causa stata decisa nel merito in primo grado senza impugnazione sul punto. Trova applicazione il principio di diritto secondo cui il difetto di giurisdizione è rilevabile d’ufficio solo se sul punto non si sia formato il giudicato, anche implicito.
La Corte nega rilievo al preteso giudicato esterno connesso alla sentenza del TAR Lazio, poiché quella decisione risulta gravata innanzi al Consiglio di Stato e il riferimento ad essa non costituisce ratio effettiva della pronuncia impugnata.
Il passaggio centrale riguarda la qualificazione della situazione giuridica dedotta. La Corte ricorda che il diritto all’assunzione per scorrimento presuppone una fattispecie complessa, data dalla perdurante efficacia della graduatoria cui si cumula la decisione dell’amministrazione di avvalersene per coprire posti vacanti. I ricorrenti, però, ammettono il mancato perfezionamento di tale fattispecie e si dolgono della scelta discrezionale dell’amministrazione di cessare lo scorrimento e di bandire un nuovo concorso.
Poiché nella specie è pacifica la natura pubblica delle selezioni, la controversia investe il controllo di legittimità sull’esercizio del potere autoritativo di bandire un concorso. Ne deriva che la posizione soggettiva azionata appartiene alla categoria degli interessi legittimi.
La Corte chiarisce infine che la permanenza della causa davanti al giudice ordinario, per effetto del giudicato interno, non comporta l’applicazione delle norme sul controllo del potere pubblico proprie del giudice amministrativo, né incide sulla qualificazione della posizione, che resta di interesse legittimo. Il ricorso è quindi respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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