Licenziamento collettivo in fallimento e obbligo comunicazione ex art 4 comma 9 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10606 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Anche nel licenziamento collettivo per cessazione dell’attività d’impresa, e pur in presenza di una procedura concorsuale che renda impossibile la continuazione dell’attività, il curatore fallimentare è tenuto alla comunicazione di cui all’art. 4, comma 9, l. n. 223 del 1991. La sua omissione integra un vizio procedurale che il singolo lavoratore ha interesse a far valere in via autonoma, non coincidendo con quello relativo alla valutazione comparativa dei criteri di scelta. Alla violazione consegue il danno predeterminato tra minimo e massimo previsto dall’art. 18 st.lav., con esclusione della detrazione dell’aliunde perceptum.

Il Fatto

Una società, dichiarata fallita, ha intimato il licenziamento collettivo a numerosi dipendenti nel dicembre 2017, senza la comunicazione di cui all’art. 4, comma 9, l. n. 223 del 1991. I lavoratori hanno agito per ottenere la declaratoria di illegittimità del recesso per mancanza della comunicazione.

Il Tribunale ha accolto la domanda applicando la tutela indennitaria dell’art. 18, quinto comma, st.lav. La Corte d’Appello ha confermato la decisione, respingendo i motivi del Fallimento. Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, resistito dai lavoratori con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo dell’interesse ad agire. Il problema della valutazione comparativa si pone solo nella fase di individuazione dei lavoratori da destinare alla mobilità, secondo i criteri di scelta. Una volta individuati i destinatari del recesso, rileva invece un adempimento formale: la comunicazione di cui all’art. 4, comma 9, ultima parte, l. n. 223 del 1991. La sua inosservanza, mero vizio procedurale, può essere fatta valere da ciascun lavoratore, non coincidendo l’interesse sottostante, da considerarsi in re ipsa, con quello relativo alla fase comparativa. La Corte richiama Cass. n. 23034 del 2018.

Quanto alla norma sanzionatoria, essa è prevista dall’art. 5, comma 3, l. n. 223 del 1991, che richiama il regime dell’art. 18, settimo comma, terzo periodo, st.lav., e tra le procedure richiamate figurano le comunicazioni di cui al comma 9. Tali comunicazioni sono obbligatorie anche quando il datore intenda cessare l’attività, ai sensi dell’art. 24, comma 2, l. n. 223 del 1991. Dalla violazione discende quindi il danno predeterminato dalla legge di settore.

La Corte esclude che il sistema normativo preveda eccezioni per l’ipotesi di licenziamento contestuale di tutti i dipendenti: la comunicazione dell’elenco ha anche la finalità di consentire il controllo sindacale sull’effettivo coinvolgimento dell’intero organico. Richiama Cass. n. 25737 del 2016 e Cass. n. 25807 del 2019, secondo cui il termine di sette giorni ha carattere cogente e perentorio e la sua violazione determina l’invalidità del recesso, a prescindere dalla conoscenza successiva degli elementi e dalla prova del danno.

La Corte respinge il motivo fondato sull’autonomia della procedura concorsuale, rilevando che esso postula, non plausibilmente, che l’autorizzazione del giudice delegato prevalga in ogni caso sul controllo di legittimità degli atti. Quanto alla quantificazione dell’indennità, la censura investe una valutazione di fatto, sottratta al sindacato di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; l’esclusione della detrazione dell’aliunde perceptum era peraltro corretta (Cass. n. 16786 del 2020). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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