Motivazione apparente della CTR e nullità della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 25568 del 18.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza tributaria, la motivazione della decisione impugnata integra il vizio di motivazione apparente quando, pur materialmente presente, si risolve in un mero assioma o in un costrutto assertivo e apodittico, che non rende percepibili le ragioni in fatto e in diritto della decisione. Tale anomalia, che non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento, si converte in nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., corrispondente all’art. 36, comma 2, n. 4), del D.Lgs. n. 546 del 1992. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. a opera dell’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica del cd. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.
Il Fatto
La società contribuente, esercente attività di riparazione di autoveicoli, riceveva un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ricostruiva con metodo analitico-induttivo, ex art. 39, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 600 del 1973, il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e il volume d’affari realizzati in un determinato periodo, con riprese ai fini IRAP e IVA. Ai due soci venivano notificati autonomi avvisi, con imputazione per trasparenza del maggior reddito in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.
I contribuenti impugnavano separatamente gli atti davanti alla competente Commissione Tributaria Provinciale, che, riuniti i ricorsi, li respingeva. In appello la Commissione Tributaria Regionale accoglieva il gravame e annullava gli atti impositivi. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione per un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza per motivazione omessa o solo apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dai controricorrenti per difetto di autosufficienza e chiarezza del ricorso, per non aver la ricorrente menzionato uno dei temi del contendere. L’eccezione è respinta: la pretesa lacuna non impedisce di cogliere il senso della doglianza, che non investe quella questione, e di valutarne la consistenza raffrontando il ricorso con la motivazione trascritta.
Nel merito, il ricorso è accolto. Richiamando il consolidato orientamento nomofilattico, il Collegio ricorda che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., il controllo di legittimità sulla motivazione è ristretto alla verifica del minimo costituzionale, violato solo in caso di mancanza assoluta di motivi, di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o di motivazione perplessa, incomprensibile o apparente, restando irrilevante il semplice difetto di sufficienza.
La Corte precisa che per motivazione apparente si intende quella che, pur riconoscibile come parte materiale del provvedimento, non rende percepibili le ragioni della decisione, risultando inidonea a far conoscere l’iter seguito dal giudice, senza che all’interprete possa essere lasciato il compito di integrarla con congetture. Tali anomalie, osserva il Collegio, devono emergere direttamente dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Applicando tali principi, la Corte rileva che la pronuncia impugnata, dopo aver brevemente illustrato i motivi d’appello, si limita ad affermare che l’appello dei contribuenti è fondato e va accolto. Una simile enunciazione lapidaria rende la motivazione meramente apparente, perché non consente di comprendere le ragioni in fatto e in diritto dell’accoglimento, le tesi difensive reputate idonee a dimostrare l’erroneità della decisione di primo grado, né le prove poste a fondamento del convincimento.
Il ricorso è quindi fondato e la sentenza è cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, perché proceda a un nuovo esame offrendo congrua motivazione. Al giudice del rinvio è rimessa anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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