Locazione transitoria e litisconsorzio necessario tra società di persone e soci (Cass. civ. Sez. V n. 24940 del 10.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di imposte sui redditi delle società di persone, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni della società e dei soci e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio comportano che il ricorso proposto avverso l’avviso di rettifica riguarda inscindibilmente società e soci, salvo che costoro prospettino questioni personali, con configurabilità di un litisconsorzio necessario originario. La locazione di immobile urbano stipulata per durata inferiore a quella legale può essere qualificata come transitoria solo se la transitorietà è espressamente enunciata con specifico riferimento alle ragioni obiettive che la determinano, non essendo sufficiente la sola durata pattuita.

Il Fatto

Una società di persone proprietaria di un immobile lo aveva concesso in locazione ad uso di abitazione, ai sensi dell’art. 11 legge n. 359/1992, a una distinta società, per il periodo dal 14.02.2000 al 31.12.2000. Poiché entrambe esercitavano la medesima attività di impresa, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto l’immobile strumentale all’attività e ha qualificato il provento della locazione come reddito d’impresa, con ripresa riferita al periodo di imposta 2001.

Dall’accertamento derivavano un avviso per la rettifica del reddito della società e due avvisi per ciascun socio, a titolo di maggior reddito da partecipazione, impugnati con distinti ricorsi. Il giudice di primo grado accoglieva i ricorsi; il giudice d’appello, pur riconoscendo i presupposti del litisconsorzio necessario, non disponeva la riunione e confermava le decisioni. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale la Corte dispone la riunione dei quattro ricorsi al più risalente, in presenza di litisconsorzio necessario tra ricorsi relativi a riprese per imposte dirette e IVA dipendenti dall’unitario accertamento verso la società di persone e i soci per il medesimo periodo di imposta.

La Corte ribadisce che l’unitarietà dell’accertamento e l’automatica imputazione dei redditi ai soci comportano che il ricorso, proposto anche avverso un solo avviso, riguardi inscindibilmente società e soci, salvo questioni personali. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio, secondo il principio di Cass. Sez. U. n. 14815 del 2008.

La nullità non va però dichiarata quando i giudizi separati presentino identità oggettiva di causa petendi, identità di difese, simultanea trattazione davanti ai giudici del merito e identità sostanziale delle decisioni: in tal caso la riunione ricompone l’unicità della causa, attuando il diritto a una ragionevole durata del processo ed evitando un inutile dispendio di energie processuali, come affermato da Cass. Sez. V n. 29843 del 2017. Nel caso di specie tali condizioni sussistono e le censure processuali sono respinte.

Nel merito la Corte accoglie i motivi sulla qualificazione del contratto. L’art. 27 legge n. 392/1978 consente la locazione per periodo più breve solo se l’attività esercitata abbia, per sua natura, carattere transitorio. Secondo Cass. n. 18942 del 2019 la transitorietà deve essere espressamente enunciata con specifico riferimento alle ragioni che la determinano, e queste devono essere obiettive e tali da escludere esigenze di stabilità. La Commissione regionale aveva qualificato il contratto come transitorio fondandosi unicamente sulla durata pattuita, senza accertare le ragioni giustificative: ne deriva la falsa applicazione delle disposizioni richiamate.

Le sentenze sono pertanto cassate, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, per l’esame dei profili assorbiti e la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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